Decreto Legge del 2013 numero 69 art. 9-bis


ATTUAZIONE RAFFORZATA DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA COESIONE TERRITORIALI

1. Per le finalità di cui all'articolo 9, nonché per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, le amministrazioni competenti possono stipulare un contratto istituzionale di sviluppo.
2. Al fine di cui al comma 1, il contratto istituzionale di sviluppo è promosso dal Ministro per la coesione territoriale o dalle amministrazioni titolari dei nuovi progetti strategici, coerenti con priorità programmatiche di rango europeo, nazionale o territoriale, ed è regolato dai commi 2 e seguenti dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, come modificato dal presente articolo, in quanto compatibili con il presente articolo.
3. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, è sostituito dal seguente: «Il contratto istituzionale di sviluppo prevede, quale modalità attuativa, che le amministrazioni centrali, ed eventualmente regionali, si avvalgano, anche ai sensi dell'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni, ad esclusione di quanto demandato all'attuazione da parte dei concessionari di servizi pubblici».
4. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), la parola: «attuatrici» è sostituita dalle seguenti: «responsabili dell'attuazione e dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni, anche quale centrale di committenza della quale si possono avvalere le stesse amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi strategici»;
b) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché gli incentivi all'utilizzazione del contratto istituzionale di sviluppo di cui all'articolo 6».
5. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, per le attività di progettazione e di realizzazione degli interventi di cui al presente articolo opera nel rispetto della disciplina nazionale ed europea in materia. Ai progetti strategici si applicano le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e di repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, comprese quelle concernenti le comunicazioni e le informazioni antimafia.
6. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è aggiornato il contenuto minimo delle convenzioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni.
7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98)

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