Decreto Legge del 2013 numero 69 art. 64


REQUISITI PER LA NOMINA

1. Per la nomina a giudice ausiliario sono necessari i seguenti requisiti:
(Alinea così modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98)
a) essere cittadino italiano;
b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne per delitti non colposi;
d) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
e) avere idoneità fisica e psichica;
f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più lieve prevista dagli ordinamenti delle amministrazioni o delle professioni di provenienza.
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98)
2. Nei casi di cui all'articolo 63, comma 3, lettere a) e b), al momento della presentazione della domanda il candidato non deve aver compiuto i settantacinque anni di età.
3. Nel caso di cui all'articolo 63, comma 3, lettere d) ed e), al momento della presentazione della domanda il candidato deve essere stato iscritto all'albo per un periodo non inferiore a cinque anni e non aver compiuto i sessanta anni di età.
4. Per la nomina a giudice ausiliario in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano è richiesta anche una adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Si osserva altresì il principio di cui all'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98)
5. Non possono essere nominati giudici ausiliari:
a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle regioni e delle province, i membri delle giunte regionali e provinciali;
b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali;
c) gli ecclesiastici e i ministri di culto;
d) coloro che ricoprano incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione L. 9 agosto 2013, n. 98:
1. Per la nomina a giudice ausiliario sono richiesti i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne per delitti non colposi;
d) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
e) avere idoneità fisica e psichica;
f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più lieve prevista dai rispettivi ordinamenti.
2. Nei casi di cui all'articolo 63, comma 3, lettere a) e b), al momento della presentazione della domanda il candidato non deve aver compiuto i settantacinque anni di età.
3. Nel caso di cui all'articolo 63, comma 3, lettere d) ed e), al momento della presentazione della domanda il candidato deve essere stato iscritto all'albo per un periodo non inferiore a cinque anni e non aver compiuto i sessanta anni di età.
4. Per la nomina a giudice ausiliario in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano è richiesta anche una adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca. Si osserva altresì il principio di cui all'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.
5. Non possono essere nominati giudici ausiliari:
a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle regioni e delle province, i membri delle giunte regionali e provinciali;
b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali;
c) gli ecclesiastici e i ministri di culto;
d) coloro che ricoprano incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.]

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