Decreto Legge del 2013 numero 69 art. 26


PROROGHE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma 418 è sostituito dal seguente:
«418. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, i dati ivi previsti relativi all'anno 2012 sono pubblicati unitamente ai dati relativi all'anno 2013.».
[2. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9-bis:
1) al primo e al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
2) al primo periodo, le parole: «ai migliori cinque anni del decennio» sono sostituite dalle seguenti: «al decennio»;
(Lettera così sostituita dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98)
b) al comma 15-bis lo parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
c) al comma 20-bis le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».]
(Comma abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. jj), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)

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