Decreto Legge del 2013 numero 69 art. 21


DIFFERIMENTO DELL'OPERATIVITA' DELLA GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE (Rubrica così modificata dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98)

1. Il termine previsto dall'articolo 357,. comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, già prorogato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 119, è ulteriormente differito al 30 giugno 2014.

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