Decreto Legge del 2013 numero 69 art. 17-bis


MODIFICA ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 13 LUGLIO 1966, N. 559, IN MATERIA DI COMPITI DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

1. All'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«10-bis. Ai fini del presente articolo, ferme restando le specifiche disposizioni legislative in materia, sono considerati carte valori i prodotti, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:
a) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;
b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni».
(Articolo inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98)

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