Corte cost. del 1981 numero 4 (28/01/1981)


E' costituzionalmente illegittimo- per contrasto con l'atr. 3 cost. (restando assorbiti i profili riguardanti gli art. 41 comma 3 e 42 comma 2 cost.)- l'art. 5 del d.l. 27 giugno 1967 n. 460, convertito nella legge 28 luglio 1967 n. 628. Il vincolo alberghiero grava sugli immobili adibiti ad albergo per destinazione del proprietario, o per concessione risultante dal contratto d'affitto, e comporta che l'immobile non possa essere venduto o dato in locazione per uso diverso da quello alberghirero senza l'autorizzazione degli organi competenti, previa valutazione che la permanenza con tale destinazione non sia necessaria alle esigenze del movimento turistico. Introdotto con r. d. 2 gennaio 1936 n. 274, convertito nella legge 24 luglio 1936 n. 1692, e successivamente prorogato venendo a cessare il 31 dicembre 1943, è stato ripristinato con d. l. lgt. 19 marzo 1945 n. 117 fino a cinque anni dalla cessazione dello stato di guerra; ed ulterirmente prorogato dall'art. 1 della l. 29 marzo 1951 n. 358 al 31 dicembre 1951, con esclusivo riferimento ai soli immobili destinati ad uso alberghiero prima della data di pubblicazione del suddetto decreto del 1945. Fra di esse la censura di illegittimità investe quella di cui all'art. 5 del d. l. n. 460 del 1967, convertito nella legge 628, trattandosi della disposizioni nella cui vigenza è stato emesso il provvedimento impugnativo davanti al giudice amministrativo e della cui legittimità costituisce il fondameneto. Il giudice "a quo" riconosce la compatibilità del vincolo alberghiero con gli atr. 41 e 42 cost., attaso il rilievo socioeconomico dell'industria alberghiera, ed ammette altresì che all'atto della sua introduzione nel 1951 la differenza di pagamento appariva giustificata, ma sostiene esattamente che tale giustificazione non era più valida nel 1967, dopo la ricostruzione del patrimonio alberghiero. La incidenza del vincolo alberghiero sui soli immobili adibiti a tale uso prima del 1945 trovava fondamento nell'immediato dopoguerra, nell'esigenza di non diminuire le ridotte ed insostituibili attrezzature turistiche, venute progressivamente ad affievolirsi, con l'accrescersi e l'ammodernarsi del patrimonio alberghiero, mentre la discriminazione introdotta nel regime vincolistico troppo a lungo perpetuatasi ha sconfinato oltre il ragionevole esercizio della discrezionalità legislativa. D'altra parte alla ricostruzione alberghiera si è provveduto con altre provvidenze, istituendo con diverso vincolo alberghiero (venticinquennale e soggetto a pubblicità sui fabbricati che fossero ricostruiti, costruiti o ampliati con i contributi statali). Né a favore della disciplina vincolistica giova rilevare che i vecchi alberghi, ubicati nei centri storici, attraggono il turismo di qualità, poiché l'infungibilità dei vecchi alberghi non è assunta quale elemento qualificante per la perdurante imposizione del vincolo che, a discrezionalità degli organi amministrativi può riguardare anche immobili periferici, restandone esclusi esercizi siti in immobili siti nel centro urbano e di valore storico e culturale soltanto in ragione dell'epoca di destinazione ad albergo. Riconosciuta la violazione del principio di eguaglianza, non vi è ragione di esaminare gli ulteriori profili di incostituzionalità prospettati.

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