Cass. Civ., Sez. Unite, n. 21658/2009. Essenzialità dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio del fondo patrimoniale ai fini dell'opponibilità ai creditori.

In mancanza di annotazione del fondo patrimoniale a margine dell’atto di matrimonio, il fondo medesimo non è opponibile ai creditori che abbiano iscritto ipoteca sui beni del fondo essendo irrilevante la trascrizione del fondo nei registri della conservatoria dei beni immobili. La costituzione del fondo patrimoniale di cui all’art. 167 c.c. infatti, è soggetta alle disposizioni dell’art. 162 c.c. circa le forme delle convenzioni medesime, il quale ne condiziona l’opponibilità a terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell’art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità-notizia (inidonea ad assicurare detta opponibilità) e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo. Ne consegue che, in mancanza di annotazione del fondo patrimoniale a margine dell'atto di matrimonio, il fondo medesimo non è opponibile ai creditori che abbiano iscritto ipoteca sui beni del fondo essendo irrilevante la trascrizione del fondo nei registri della conservatoria dei beni immobili.

Commento

(di Daniele Minussi) La pronunzia delle SS.UU. ribadisce che l'opponibilità del vincolo di cui al fondo patrimoniale è unicamente riconducibile all'esecuzione della formalità dell'annotazione nel registro degli atti di matrimonio, non importando a tal fine l'ulteriore formalità della trascrizione.

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