Cass. Civ., sez. III, n. 18870/2008. Sull'annotazione a margine dell'atto di matrimonio ex arttt. 162e 163 c.c..

Per la pubblicità richiesta dagli artt. 162 e 163 c.c. ai fini dell'opponibilità ai terzi delle convenzioni matrimoniali è necessaria e sufficiente l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio iscritto nel registro depositato presso gli uffici del comune di celebrazione. È irrilevante, pertanto, che sia mancata l'annotazione nell'altro originale del registro destinato al procuratore della Repubblica. In particolare i terzi interessati hanno l'onere di recarsi esclusivamente presso gli uffici del comune di celebrazione, non anche presso gli altri uffici, per prendere conoscenza di come siano stati regolati i rapporti patrimoniali tra i coniugi. L'ordinamento dello stato civile prescrive che i registri siano tenuti dall'ufficiale dello stato civile in doppio originale e che un originale sia trasmesso al procuratore della Repubblica per il deposito presso la cancelleria del tribunale per scopi che trascendono quelli della pubblicità. I certificati di cittadinanza nascita, matrimonio e morte sono rilasciati dal comune e non dalla cancelleria del tribunale. L'estratto dell'atto di celebrazione del matrimonio, in particolare è solo quello a firma dell'ufficiale dello stato civile. D'altra parte, se il legislatore avesse voluto una doppia annotazione delle convenzioni matrimoniali ai fini della tutela dei terzi l'avrebbe espressamente prevista e non si sarebbe limitato a imporre al notaio rogante di chiedere l'annotazione all'ufficiale dello stato civile.

Commento

Viene ribadita la centralità dell'annotazione nel registro dello stato civile ai fini dell'opponibilità ai terzi delle convenzioni matrimoniali, senza che possieda rilievo specifico la difettosa esecuzione della formalità pubblicitaria nell'ulteriore registro destinato alla Procura ovvero della trascrizione effettuata presso l'Ufficio del Territorio (con riferimento ai beni immobili interessati dalla convenzione matrimoniale). Da rilevare come l'asserto sia suscettibile di essere invertito: così nessuna rilevanza sortirebbe l'intervenuta trascrizione ovvero l'esecuzione dell'annotazione nel solo esemplare del registro destinato alla Procura (ancorchè sia praticamente non ipotizzabile quest'ultimo caso).

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