L'art. 162 c.c. condiziona l'opponibilità ai terzi delle convenzioni patrimoniali del regime matrimoniale alla annotazione del relativo atto a margine dell'atto di matrimonio. (Cass. Civ., Sez. III, n. 11319 del 23 maggio 2011)

L’art. 162 c.c. condiziona l’opponibilità ai terzi delle convenzioni matrimoniali all’annotazione del relativo atto a margine dell’atto di matrimonio, laddove la trascrizione del vincolo stesso per gli immobili, per effetto dell’abrogazione dell’ultimo comma dell’art. 2647 c.c., è degradata a mera pubblicità notizia, inidonea ad assicurare le inopponibilità. Correttamente, pertanto, il giudice del merito rigetta l’opposizione all’esecuzione fondata sulla scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni, ove accerti che la relativa convenzione matrimoniale non era annotata a margine dell’atto di matrimonio all’epoca dei disposto pignoramento.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'orientamento della S.C., all'esito di Cass. Civ. Sez. Unite, 21658/09 si può ormai definire assolutamente costante: l'opponibilità del vincolo di cui al fondo patrimoniale viene conseguita soltanto all'esito della annotazione effettuata a margine del registro dell'atto di matrimonio.

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