Convenzione di lottizzazione. elaborazione ed approvazione del piano di lottizzazione



La domanda intesa ad addivenire alla lottizzazione di un'area fabbricabile è una facoltà connessa allo ius edificandi di cui è titolare il proprietario di un fondo nota1.

Talvolta è possibile che la lottizzazione proceda d'ufficio, vale a dire che l' attuazione del piano prenda le mosse dall'iniziativa discrezionale dell'autorità comunale. Quest'ultima all'uopo può invitare i proprietari delle aree a presentare entro un certo termine un progetto di lottizzazione, oppure presenta essa stessa un progetto di lottizzazione aperto all'adesione dei proprietari dei singoli lotti. La discrezionalità del Comune è limitata quando i programmi pluriennali d'attuazione prevedano un termine entro il quale effettuare la lottizzazione: una volta scaduto questo termine, non essendo stata presentata alcuna domanda di lottizzazione, il Comune sarà tenuto a provvedere d'ufficio all'espropriazione delle aree. E' per questo motivo che nella prassi questa via è scarsamente seguita, ponendo a carico del Comune non indifferenti oneri progettuali e realizzativi.

La domanda presentata dai privati deve essere sottoscritta da tutti i proprietari nota2. Occorre altresì che essa sia accompagnata da un progetto di lottizzazione (cd. piano di lottizzazione) redatto da un tecnico qualificato.

La competenza in ordine all'esame ed alla successiva approvazione del piano di lottizzazione sussiste in capo al consiglio comunale in esito all'espressione del parere, obbligatorio ma non vincolante, della commissione edilizia. Se il piano di lottizzazione approvato viene a riguardare aree di interesse regionale (vale a dire quelle aree che siano già state individuate dalla Regione di competenza, in quanto oggetto di particolare tutela), è richiesto anche il nulla-osta della Regione (cfr.art. 24 apri L. 47/1985). Attraverso questo atto la Regione formulerà anche valutazioni in ordine alla opportunità, razionalità e congruità delle scelte urbanistiche operate.

Una volta che sia stata conseguita sia l'approvazione del Comune, sia l'eventuale rilascio del nulla-osta regionale, è possibile procedere alla stipulazione della convenzione di lottizzazione. Parti dell'accordo sono i proprietari dei lotti da una parte, dall'altra il dirigente del Comune, secondo quanto previsto dalla legge 142/90 . E' appena il caso di sottolineare come il dirigente non abbia alcuna facoltà discrezionale in proposito, essendo semplicemente tenuto a dare attuazione alla decisione del consiglio comunale. La di lui opera sembra pertanto ridursi a quella di soggetto meramente deputato all'espressione, quale organo, di una volontà già formatasi nota3.

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Note

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Si ritiene che in relazione alla domanda del privato esista l'obbligo del Comune a pronunciarsi, positivamente o negativamente, con conseguente illegittimità del silenzio serbato a seguito di regolare diffida. L'atteggiamento inerte dell'amministrazione costituirebbe una ingiustificata limitazione della facoltà di edificare del privato (Cons.di St., Sez.V, 1997/98 ). Questa posizione giuridica in capo al privato non avrebbe tuttavia la consistenza di un vero e proprio diritto soggettivo, bensì di semplice interesse legittimo, almeno nel tempo che precede il rilascio della concessione (Cass.Civ., Sez. U., 4903/97 ).
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nota2

La necessità della sottoscrizione di tutti i proprietari si spiega non soltanto per ragioni di economia amministrativa, ma anche in relazione agli obblighi che i lottizzanti devono assumere in forza della stipulazione della convenzione (Morbidelli, in Comm. cod.civ., libro IV, Torino, 1999, p.456).
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nota3

Non è tuttavia il caso di parlare di nuncius, dal momento che l'ambasceria postula comunque una dicotomia soggettiva tra la parte ed il dichiarante, che nella specie fa assolutamente difetto. Il dirigente che partecipa alla convenzione è infatti il Comune, impersonandolo come potrebbe fare il presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali.
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Bibliografia

  • MORBIDELLI, Torino, Comm.cod.civ., Libro IV, 1999

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