Consiglio Nazionale del Notariato del 2008 art. 29


SEZIONE II Dei rapporti esterni
1. Nei rapporti con gli uffici pubblici, le istituzioni e i professionisti di altre categorie il notaio deve comportarsi secondo i principi di indipendenza e di rispetto delle rispettive funzioni e attribuzioni.
2. In particolare nei rapporti con gli uffici pubblici e con le istituzioni il notaio è tenuto:
a) a rispettare le funzioni che le persone preposte sono chiamate ad esercitare, offrendo, se necessario, la propria disinteressata collaborazione nel limite della chiara distinzione delle rispettive competenze e attribuzioni; ed a pretendere nel contempo da essi la puntuale esplicazione dei loro doveri e il rispetto della funzione notarile;
b) ad astenersi dall'utilizzare in qualunque forma, per lo svolgimento delle pratiche dell'ufficio, la collaborazione dei dipendenti degli uffici pubblici e delle istituzioni; e a non trarre vantaggio in alcun modo dai personali rapporti in cui possa trovarsi con essi. Il Consiglio Notarile svolge controlli, anche in collaborazione con i responsabili degli uffici pubblici e delle istituzioni, al fine di garantire il rigoroso rispetto delle norme che precedono.

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