Consiglio Nazionale del Notariato del 2008 art. 7


1. In ragione della unicità della sede notarile e del diretto collegamento tra sede e studio, è fatto divieto di tenere aperto altro ufficio nel medesimo Comune oltre quello pertinente alla sede.
2. Il Consiglio Notarile, per ragioni organizzative e di sicurezza di specifici settori di attività, può consentire l'utilizzazione di locali separati dallo studio.

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