Consiglio Nazionale del Notariato del 2008 art. 15


SEZIONE II Della pubblicità
1. Nell'interesse collettivo, è consentita la pubblicità informativa, improntata alla sobrietà, concernente dati personali attinenti l'attività e situazioni ed elementi organizzativi fondati su dati obiettivi e verificabili, nel rispetto dell'indipendenza, della dignità e della integrità della funzione pubblica nonché del segreto professionale.
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