Consiglio Nazionale del Notariato del 2008 art. 16


1. Agli effetti dell'articolo 15, possono essere diffusi dati personali, obiettivi e verificabili, quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi a:
- titoli di studio e professionali legalmente riconosciuti;
- docenza universitaria o in scuole di formazione;
- frequenza di master o corsi di specializzazione o perfezionamento in ambito giuridico;
- svolgimento di conferenze in convegni giuridici;
- pubblicazioni giuridiche;
- conseguimento dei crediti formativi previsti;
- incarichi in organismi ufficiali del Notariato;
- partecipazione ad enti associativi senza scopo di lucro.
2. E' ammessa inoltre quale pubblicità informativa quella relativa a:
- disponibilità di lavoro in determinati giorni ed ore;
- struttura organizzativa dello studio;
- ubicazione e modalità di accesso allo studio;
- conoscenza da parte del notaio o del personale di studio di determinate lingue straniere.
3. L'informativa circa il compenso e i costi complessivi della prestazione deve rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, specificando analiticamente spese, anticipazioni, onorari, diritti e compensi.
4. A tutela del cliente i Consigli Notarili Distrettuali vigilano sul rispetto dei suddetti criteri.

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