Consiglio Nazionale del Notariato del 2008 art. 6


1. Per il miglior soddisfacimento delle richieste di prestazione notarile il notaio è tenuto ad assistere personalmente allo studio anche in giorni e per ore diversi da quelli fissati dal Presidente della Corte di Appello, secondo le disposizioni impartite dai Consigli Notarili sulla base della situazione locale della sede e tenendo conto dei criteri indicati dall'art. 45, co. 2 R.N. e di ogni altro elemento.
2. Il Consiglio Notarile propone al Presidente della Corte di Appello una revisione dei giorni e degli orari di assistenza sulla base dei propri deliberati.
3. Nei giorni ed ore prescritti per la personale assistenza allo studio il notaio è tenuto a limitare le proprie prestazioni fuori della sede a singoli e particolari casi.

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