Cass. civile, sez. VI-T del 2018 numero 19799 (26/07/2018)




In tema di imposta di registro, il contratto stipulato per corrispondenza si distingue dal contratto stipulato per scrittura privata non autenticata per il fatto che nel secondo caso vi è un solo documento nel quale risultano formalizzate le volontà di tutti i contraenti e le loro sottoscrizioni, mentre, se si tratta di corrispondenza, in ogni documento è raccolta la volontà unilaterale di un solo contraente, con la conseguenza che per aversi il c.d. scambio di corrispondenza commerciale, soggetto a registrazione e, quindi, al pagamento dell'imposta proporzionale di registro solo in caso d'uso e non in termine fisso, non è necessario che il rapporto epistolare si attui esclusivamente mediante lettere spedite e ricevute, perché a tale modalità va equiparata quoad effectum anche lo scambio delle dichiarazioni unilaterali effettuato brevi manu.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. VI-T del 2018 numero 19799 (26/07/2018)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti