Cass. Civ., Sez. II, n. 5426 del 5 marzo 2010, Patto commissorio, collegamento negoziale, acquisto dell'immobile da parte di soggetto diverso dal creditore.

In tema di patto commissorio, l'automatismo proibito del trasferimento di proprietà del bene costituisce un connotato della figura tipica di cui alla previsione dell'art. 2744 c.c.. Poichè nelle ipotesi in cui non vi sia stata la concessione di pegno o ipoteca l'illegittima finalità può venire realizzata indirettamente in virtú di strumenti negoziali preordinati a tale particolare scopo, il requisito dell'anzidetto automatismo non può ritenersi indefettibile,cosicché la sanzione della nullità deriva dall'applicazione dell'art. 1344 c.c., per snaturamento della causa tipica del negozio, piegata all'elusione della norma imperativa di cui al citato art. 2744 c.c.. In siffatti casi la coartazione del debitore, preventivamente assoggettatosi alla discrezione del creditore, è "in re ipsa", non disponendo il medesimo (come nella specie, in cui era stata conferita procura irrevocabile a vendere il bene, quand'anche ad un terzo, senza necessità di ulteriori "consensi, approvazioni o ratifiche") di alcuna possibilità di evitare la perdita del bene costituito in sostanziale garanzia.

Commento

(di Daniele Minussi) L'elemento innovativo di cui alla pronunzia in esame è costituito dalla ritenuta conformità della fattispecie sottoposta all'attenzione del giudicante al paradigma di cui agli artt. 1344, 2744 cod.civ. di una alienazione qualificata da una causa concreta di garanzia ove la parte alienante non coincide (sia pure formalmente) con il creditore.
Appare evidente la portata rivoluzionaria di un siffatto orientamento, volto a travolgere con la sanzione della nullità tutte quelle pattuizioni che si atteggiassero come "oblique" rispetto ai soggetti tipicamente coinvolti nel prototipo classico di vendita qualificata dallo scopo di garanzia.

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