Cass. civile, sez. II del 1991 numero 11638 (30/10/1991)


Il collegamento fra negozi è configurabile anche quando siano stipulati tra soggetti diversi, purché essi risultino concepiti e voluti come funzionalmente connessi ed interdipendenti, al fine di un più completo ed equilibrato regolamento degli interessi (nella specie, nell' affermare il principio di cui in massima il S.C. ha confermato la sentenza dei giudici del merito, i quali avevano ritenuto stipulati a scopo di garanzia della somma mutuata e dissimulanti un patto commissorio in violazione del divieto di cui all' art. 2744 cod. civ., due contratti preliminari di compravendita, nel secondo dei quali figurava come promissario acquirente un altro soggetto in aggiunta a quello che aveva partecipato al precedente negozio).

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