Collegamento negoziale e divieto del patto commissorio. Nullità di tutti i contratti coinvolti nell'operazione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 15112 del 3 giugno 2019)

La fattispecie di cui all'art. 2744 c.c. presuppone che le parti (creditore mutuante e debitore mutuatario) abbiano stipulato due contratti (vale a dire il mutuo ed il contratto traslativo del diritto sul bene che lo attribuisce al creditore mutuante in caso di mancata restituzione, nel termine stabilito, della somma data in prestito), interdipendenti tra loro, allo scopo di garanzia del creditore e purché il debitore sia costretto al trasferimento quale surrogato dell'adempimento dell'obbligazione restitutoria.
In particolare viola il divieto di patto commissorio l’insieme di contratti collegati stipulati solo a scopo di garanzia. La nullità, infatti, può essere dichiarata anche in caso di effettivo trasferimento del bene quando l’intera operazione appare fraudolenta.

Commento

Nel caso specifico il debitore mutuante aveva stipulato tre distinte vendite, incassando il relativo prezzo che in effetti sarebbe stato l'equivalente della somma data a prestito. Egli era tuttavia rimasto nella materiale detenzione dei beni in forza di contratti di comodato perfezionati con l'acquirente (in effetti mutuatario). L'intera operazione era in effetti ben "mascherata" non solo dal punto di vista del profilo effettuale (ciò che comunque non sarebbe stato sufficiente ad evitare la causa di nullità di cui all'art. 2744 cod.civ., essendo stato più volte statuito che anche quando l'effetto traslativo è immediato ricorre la fattispecie del patto commissorio ogniqualvolta sussiste la causa di garanzia), bensì anche da quello della dissimulazione del meccanismo "restitutorio" degli immobili, non palesato negli atti posti in essere.

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