Ai sensi dell'art.
741 cod.civ. (come modificato dall'
art.204 della Legge 151/75 che ha eliminato ogni riferimento alla dote, istituto soppresso) è soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all'esercizio di un'attività produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro debiti
nota1.
In buona sostanza si tratterebbe di esborsi che, in considerazione della specifica causale, devono essere concepiti sostanzialmente come anticipazioni di eredità
nota2.
Note
nota1
Cosa riferire per i debiti sforniti di azione, come ad esempio le somme corrisposte a fronte di un'obbligazione naturale, per pagare un debito ormai prescritto? Secondo un'opinione le relative somme erogate dal de cuius non sarebbero soggette a collazione poichè il discendente non potrebbe dirsi avvantaggiato dal punto di vista giuridico (così Casulli, voce Collazione delle donazioni, in N.mo Dig.it., p.464).
top1nota2
Forchielli, voce Collazione, in Enc.giur.Treccani, p.7. Occorre inoltre precisare che tutte queste spese saranno soggette a collazione con riferimento al valore nominale delle stesse, salvo gli ulteriori interessi legali decorrenti dal momento dell'apertura della successione.
top2Bibliografia
- CASULLI, Collazione delle donazioni, N.mo Dig.it.