Collazione di assegnazioni varie



Ai sensi dell'art. 741 cod.civ. (come modificato dall'art.204 della Legge 151/75 che ha eliminato ogni riferimento alla dote, istituto soppresso) è soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all'esercizio di un'attività produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro debiti nota1.

In buona sostanza si tratterebbe di esborsi che, in considerazione della specifica causale, devono essere concepiti sostanzialmente come anticipazioni di eredità nota2.

Note

nota1

Cosa riferire per i debiti sforniti di azione, come ad esempio le somme corrisposte a fronte di un'obbligazione naturale, per pagare un debito ormai prescritto? Secondo un'opinione le relative somme erogate dal de cuius non sarebbero soggette a collazione poichè il discendente non potrebbe dirsi avvantaggiato dal punto di vista giuridico (così Casulli, voce Collazione delle donazioni, in N.mo Dig.it., p.464).
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nota2

Forchielli, voce Collazione, in Enc.giur.Treccani, p.7. Occorre inoltre precisare che tutte queste spese saranno soggette a collazione con riferimento al valore nominale delle stesse, salvo gli ulteriori interessi legali decorrenti dal momento dell'apertura della successione.
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Bibliografia

  • CASULLI, Collazione delle donazioni, N.mo Dig.it.

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