Società costituita con l'erede (oggetto della collazione)



L'art. 743 cod.civ. dispone che non è dovuta collazione di quello che si è conseguito per effetto di società contratta senza frode tra il defunto ed alcuno dei suoi eredi nota1. Ciò qualora le relative condizioni contrattuali siano state regolate con atto di data certa nota2.

La norma sottolinea la possibilità che venga utilizzata l'apparenza di una struttura societaria per dissimulare una liberalità donativa, come tale da assoggettare a collazione. Più che altro la regola appare tuttavia ispirata a porre un limite al conferimento alla massa ereditaria nota3. Deve infatti rammentarsi che le partecipazioni in società di persone come tali non rientrano nell'asse, dovendo in esso comprendersi il mero diritto di credito corrispondente al valore della quota del defunto.

Note

nota1

Per frode deve intendersi non già la frode alla legge, ma l'intenzione di ledere i diritti degli altri eredi, nascondendo una liberalità: Giannattasio, Delle successioni. Divisione-donazione, in Comm.cod.civ., Torino, 1980, p.131.
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nota2

La mancanza della data certa non determinerebbe una presunzione assoluta, per cui il coerede socio potrebbe superare la presunzione dimostrando l'inesistenza di una liberalità occulta (Nicolò, Collazione di lucri derivanti da società tra defunto ed erede, in Raccolta di scritti, I, Milano, 1980, p.293 contra Carresi, Osservazioni in tema di prova della data delle scritture private rispetto ai terzi, in Studi in memoria di F.Salvi, Bologna, 1960, p.136).
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nota3

La norma intenderebbe prevedere una presunzione di liberalità per i vantaggi conseguenti ad una partecipazione societaria dell'erede in mancanza di un contratto stipulato senza frode con l'ereditando, risultante da atto certo, stante la difficoltà di dare la prova della gratuità (così Bianca, Diritto civile, vol.II, Milano, 1985, p.659 e Nicolò, op.cit., p.289). Contra cfr . Cicu, Successioni per causa di morte: parte generale, in Tratt.dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1961, p.525 a giudizio del quale dalla norma non discende alcuna presunzione (neppure relativa) onde sarebbe onere di chi agisce per ottenere la collazione provare la donazione indiretta.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, III, 1985
  • CARRESI, Osservazioni in tema di prova della data delle scritture private rispetto ai terzi, Bologna, Studi in memoria di Francesco Salvi, 1960
  • NICOLO', Collazione di lucri derivanti da società tra erede e defunto, Milano, 1980

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