Oggetto della collazione



L'art. 737 cod.civ. individua, quale oggetto del conferimento a titolo di collazione, tutto ciò che è stato ricevuto "dal defunto per donazione direttamente o indirettamente". Vengono dunque in considerazione le liberalità donative, sia pure nei limiti di cui all'art.738 cod.civ. con riferimento alle donazioni tra coniugi. Le norme che seguono specificano ulteriormente l'esclusione dalla collazione di quanto donato ai discendenti o al coniuge al quale poi si succeda (art.739 cod.civ.) ovvero, al contrario, l'obbligo di conferire quanto donato all'ascendente da parte di colui che vi subentri jure rapresentationis (art. 740 cod.civ.). Si tratta di eventualità che hanno a che fare più che altro con l'individuazione del novero dei soggetti tenuti alla collazione, materia alla quale pertanto si rinvia per la relativa trattazione. Appartengono invece al tema dell'oggetto qui in esame le specificazioni portate dalle norme successive. Così l'art.741 cod.civ. tratta delle spese fatte a vario titolo a favore di propri discendenti, l'art.742 cod.civ. degli esborsi per il mantenimento, l'istruzione, nonché di quelle ordinarie per l'abbigliamento o le nozze e delle liberalità fatte in occasione di servizi resi o d'uso, l'art.743 cod.civ. si riferisce a quanto conseguito in conseguenza dell'esistenza di un rapporto societario con l'ereditando. Infine da un lato l'art.744 cod.civ. disciplina la sorte del perimento di quanto donato, dall'altro l'art. 745 cod.civ. si occupa dei frutti e degli interessi sulle somme soggette a collazione.

Quanto sopra postula evidentemente che la natura dell'atto liberale sia palese. Cosa riferire dell'eventualità in cui il bene sia stato trasferito dal de cuius a titolo oneroso soltanto allo scopo di creare una siffatta evidenza esteriore, corrispondendo l'alienazione effettivamente ad una donazione dissimulata? In tale caso sembra chiaro che l'obbligo di collazione non possa sorgere se non in esito al vittorioso esperimento dell'azione di simulazione. E' stato al riguardo precisato che l'erede il quale agisca in giudizio facendo valere il diritto all'acquisizione del bene alla massa ereditaria senza che venga in gioco lesione della legittima non possa essere considerato terzo, piuttosto subentrando nella posizione dell'ereditando (Cass.Civ. Sez.II, 4021/07 ).

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Oggetto della collazione"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti