Legge del 1975 numero 151 art. 204


L'art. 741 del codice civile è sostituito dal seguente:
<collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti
per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli
all'esercizio di una attività produttiva o professionale, per
soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a
loro favore o per pagare i loro debiti>>.

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