Codice Civile art. 768-quater


PARTECIPAZIONE (Il capo V-bis, comprendente gli articoli da 768-bis a 768-octies, è stato aggiunto dall'art. 2 della Legge 14 febbraio 2006, n. 55)

1. Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore.
2. Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.
3. I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l'assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purchè vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti.
4. Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione.
(Articolo aggiunto dall'art. 2 della legge 14 febbraio 2006, n. 55)

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