Apertura della successione e legittimari sopravvenuti al patto di famiglia



L'art. 768 sexies cod.civ. (intitolato "rapporti con i terzi", per tali intendendosi i soggetti non partecipanti al patto di famiglia) disciplina la fase, cronologicamente susseguente alla stipulazione del patto di famiglia, dell'apertura della successione dell'imprenditore (o di colui che ha disposto di tutte o di parte delle proprie partecipazioni sociali). Ciò con specifico riferimento all'eventualità in cui il novero dei legittimari, ormai definitivamente determinato per effetto del venir meno del disponente, sia variato rispetto ai partecipanti al patto di famiglia. A tal fine, all'apertura della successione, "il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal II comma dell'art. 768 quater cod.civ. , aumentata degli interessi legali".

Quanto ai riferimenti soggettivi di cui alla norma in esame (chi deve liquidare chi?), si impone una prima riflessione. In astratto l'espressione adoperata dal legislatore si presterebbe ad essere interpretata anche nel senso di legittimare l'originaria stipulazione di un patto che non comprendesse tra le parti tutti coloro che in quel momento avessero rivestito la qualità di potenziali legittimari dell'imprenditore. Si tratta di argomento letterale estremamente debole, contrastato da ben altri ed assai più solidi argomenti di carattere sistematico e sostanziale, come si avrà modo di illustrare in sede di analisi dei vizi invalidanti dai quali può essere colpito il patto e dell'elemento causale che lo contraddistingue.

Circa l'individuazione di coloro cui è posto a carico l'obbligo liquidatorio e di coloro cui esso profitta, è d'uopo svolgere una serie di riflessioni pratiche. La Relazione alla proposta di legge indica in maniera assolutamente generica che il relativo diritto "potrà essere esercitato nei confronti del solo assegnatario dell'azienda nel caso in cui non vi sia stata liquidazione in favore degli altri legittimari partecipanti al contratto, ovvero nei confronti dei (o anche dei) legittimari partecipanti che abbiano ricevuto la liquidazione...".

a) Anzitutto possiamo mettere a fuoco eventi quali la rinunzia all'eredità da parte di un discendente dell'imprenditore che abbia preso parte al patto.

1) E' stato fatto l'esempio nota1 del figlio dell'imprenditore, non assegnatario dell'azienda, che, avendo partecipato al contratto di cui all'art.768 bis cod.civ. , abbia a rinunziare all'eredità del disponente senza peraltro avere discendenti, di modo che non operi la rappresentazione. Non occorrerebbe in tale eventualità apportare alcuna modificazione al patto. Non si produrrebbe, in particolare, alcun effetto incrementativo della parte attribuita agli altri legittimari, nonostante il principio della quota mobile. Il tenore testuale della legge, attributiva di un diritto di credito soltanto a chi tra i legittimari (ormai definitivamente tali a cagione dell'apertura della successione) non avesse preso parte alla negoziazione, osterebbe alla produzione di un siffatto effetto. E' stato icasticamente rilevato nota2 come la non rivedibilità del patto di famiglia (volto alla definizione immediata dei futuri assetti successori tra i contraenti, quantomeno limitatamente ai cespiti dedotti) affondi le radici proprio nella natura di patto successorio anche di tipo rinunziativo che va riconosciuta alla complessa negoziazione.

2) Una variante rispetto all'ipotesi appena esaminata è costituita dalla situazione nella quale, in esito alla rinunzia all'eredità del figlio dell'imprenditore partecipe del patto e non assegnatario, succedano per rappresentazione uno o più discendenti. In tal caso si manifesterebbe l'esistenza di altri legittimari che non hanno partecipato al contratto. Se ne è inferito che i discendenti di costui (cioè del figlio partecipe del patto che abbia rinunziato all'eredità): a) possano richiedere al proprio genitore la somma già percepita in sede di stipulazione del patto di famiglia; b) possano domandare la somma all'assegnatario dell'azienda quando il loro genitore avesse espresso un intento semplicemente abdicativo in sede di patto di famiglia; c) possano instare per una richiesta composita (parte al genitore, parte all'assegnatario dell'azienda) quando la rinunzia è intervenuta in parte nota3. Questa opinione, a prescindere dalle notevoli difficoltà pratiche che implicherebbe, non può essere condivisa. E' proprio la considerazione dell'elemento causale del patto di famiglia, come sopra evidenziato, a impedire una siffatta interpretazione. Se esso è destinato a conferire sicurezza ed a far venir meno l'aleatorietà della successione con riferimento all'azienda, ben misera certezza si avrebbe quando l'intero impianto delle attribuzioni fosse appeso al filo delle emergenze scaturenti dall'operatività della delazione jure rapresentationis. Un argomento valga su tutti: forse che non sarebbe possibile sostenere, magari a distanza di tempo, che nell'accettazione da parte del genitore di una determinata somma di denaro in sede di conclusione di patto di famiglia non sia implicita una rinunzia parziale ai diritti sull'azienda? Pare evidente che, ove la stipulazione fosse atta ad essere posta in discussione nell'equilibrio delle assegnazioni anche a distanza di tempo (a causa dell'imprescrutabile ed imprevedibile eventualità di una futura rinunzia all'eredità da parte del discendente dell'imprenditore), sarebbe smarrita ogni utilità pratica della stessa. Si aggiunga che, ogniqualvolta il figlio dell'imprenditore già avesse prole al tempo del perfezionamento del patto di famiglia, a rigore si imporrebbe la partecipazione dei figli di costui nota4 al patto ai sensi dell'art. 768 quater cod.civ. ("tutti coloro che sarebbero legittimari...."). Ad imporlo sarebbe la natura retroattiva (art. 521 cod.civ. ) dell'eliminazione della delazione ereditaria che segue alla rinunzia (del discendente dell'imprenditore). E' giocoforza, al contrario, ipotizzare che la presenza al patto del discendente dell'imprenditore esaurisca, con riferimento ovviamente ai soli cespiti dedotti nel contratto, ogni ulteriore possibilità di mettere in dubbio le attribuzioni oggetto del patto di famiglia, annettendosi alla locuzione "altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto" un significato restrittivo.

b) Un ulteriore profilo riguarda l'emergenza di (veramente) nuovi soggetti estranei al patto. Come è stato rilevato nota5, l'ambito dei legittimari può essere variato rispetto a quello dei soggetti che abbiano stipulato il patto in funzione di svariati accadimenti. Ad una discendenza di due soli figli può subentrare una nuova situazione in cui di figli ve ne sono tre o più. Il coniuge dell'imprenditore può essere venuto meno per morte o scioglimento degli effetti civili del matrimonio. In entrambe queste ipotesi può subentrare un nuovo coniuge. Il tutto con una cospicua differenza. Mentre nel caso di premorienza del coniuge assegnatario in sede di patto di famiglia il vantaggio economico di siffatto assegno può essere rifluito mortis causa in capo all'imprenditore ed ai figli, nell'eventualità del divorzio la sorte di tale vantaggio è del tutto dubbia.

In definitiva non pare agevole conferire un significato sufficientemente univoco alla norma qui in esame. Un'esemplificazione pratica varrà a chiarire i problemi. Si ipotizzi la stipulazione di un patto di famiglia in cui Tizio abbia attribuito al figlio Primo un'azienda del valore di 120, Primo abbia assegnato al fratello Secondo ed alla madre Caia denari per 40 ciascuno. Cosa riferire nell'eventualità in cui, al tempo della morte di Tizio, la discendenza di costui annoveri anche l'ulteriore figlio Terzo e non si rinvengano altre attività nell'asse ereditario? Forse che Primo, Secondo e Caia dovranno corrispondere ciascuno 10 in denaro onde perequare le sorti di Terzo? La vicenda, come è evidente è destinata a complicarsi in maniera intollerabile sol che si consideri la natura potenzialmente complessa degli accordi che le parti possono perfezionare in sede di stipulazione del patto di famiglia. Poichè infatti dette parti potranno addivenire anche alla rinunzia dei propri diritti, magari soltanto parziale, accompagnata all'assegnazione di beni in natura il cui valore non valga a perequarne integralmente le sorti, diventerà di fatto impossibile l'individuazione del/dei soggetto/i in capo al quale porre l'obbligazione prevista dall'art. 768 sexies cod.civ. . Questo a meno di imporre, in sede di stipulazione del patto, un complesso sistema di valorizzazione degli assegni tutti, valorizzazione tale da consentire ex post l'attivazione di un meccanismo perequativo in favore dei legittimari sopravvenuti. V'è tuttavia di più. Si torni al caso del venir meno del coniuge dell'ereditando ed al "subentrare" a costui di altro coniuge al tempo dell'apertura della successione. Da un punto di vista di una logica puramente equitativa le due ipotesi che al riguardo si sono più sopra prospettate imporrebbero soluzioni differenti. Parrebbe infatti appropriato che il "nuovo" coniuge potesse pretendere il pagamento della somma prevista dal II comma dell'art. 768 quater cod.civ. unicamente dall' ex coniuge dell'imprenditore. Più spinosa si presenterebbe la soluzione del caso della premorienza e delle nuove nozze dell'imprenditore. Potrebbe forse il "nuovo" coniuge" pretendere che ciascuno degli eredi del coniuge predefunto (quando coincidessero con i beneficiari del contratto) abbia a corrispondergli la somma in proporzione a quanto da ciascuno ereditato?

A non minori problematiche si presta la considerazione dell'aspetto oggettivo. L'unico elemento abbastanza sicuro, stante il modo di disporre dell'art.768 sexies cod.civ. è che la liquidazione a vantaggio dei legittimari sopravvenuti debba consistere unicamente in una somma di denaro. Come debba essere determinato l'ammontare di questa somma non è tuttavia perspicuo. Si può ritenere che la base di computo sia costituita dal valore dell'azienda o della partecipazione sociale trasferita al/ai discendente/i e che l'ammontare della somma in denaro debba essere ragguagliato alla porzione legittima spettante a ciascuno dei legittimari. Ciascuna quota così ricavata dovrà essere valutata autonomamente. Ciò nel senso che l'eventuale rinunzia parziale al proprio diritto espressa dal legittimario non attributario dell'azienda non potrà se non gravare sul medesimo, escluso ogni riflesso negativo sulla parte destinata agli altri. E' comunque da rilevare la carenza, nella normativa, della disciplina di un aspetto così rilevante come quello della valutazione del valore aziendale. Sarebbe stato sufficiente imporre che il patto di famiglia fosse accompagnato da una situazione patrimoniale aggiornata e condivisa da tutti i contraenti.

Il mancato soddisfacimento dei diritti dei legittimari sopravvenuti determina l'insorgenza, ai sensi dell'ultimo comma della norma in esame, della possibilità di contestare il patto di famiglia: "l'inosservanza delle disposizioni di cui al primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell'articolo 768 quinquies ". Il riferimento alla disposizione da ultimo citata qualifica l'alterazione patologica in chiave di annullabilità, contrassegnata peraltro dalla singolare brevità del termine prescrizionale di un solo anno per proporre la relativa domanda. La cosa assolutamente singolare consiste nel fatto di collegare ad una condotta inadempimente dei beneficiari del patto (i quali per l'appunto non provvedessero a rivalere i legittimari sopravvenuti) l'incongruente conseguenza dell'invalidità e non quella, appropriata, della risolubilità, tipicamente prevista dall'ordinamento per sanzionare le anomalie funzionali del sinallagma contrattuale. Non si può al riguardo non essere d'accordo con chi ha definito il disposto come giuridicamente mostruoso nota6.

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Note

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Lupetti, Patti di famiglia: note a prima lettura, in CNN 14 febbraio 2006.
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Lupetti, op.cit..
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nota3

Lupetti, op.cit..
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nota4

Quando i figli del discendente fossero minori d'età si paleserebbe indispensabile l'autorizzazione tutoria. Con tutta evidenza non sarebbe possibile domandare al Giudice di essere autorizzati a porre in essere in nome e per conto del minore d'età un atto in funzione di rinunzia anche parziale ai diritti su cespiti potenzialmente ereditari, quali l'azienda (o le partecipazioni sociali) dell'avo. Inutile riferire della portata dell'irruzione di una siffatta tematica valutativa in un ambito già di per sè così complesso e ricco di implicazioni problematiche.
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nota5

Condò, Il patto di famiglia, in Federnotizie, marzo 2006, p. 61.
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nota6

Busani, Accordi alla presenza di tutti i legittimari, in Guida al diritto de il Sole 24 ore, numero 13,01 aprile 2006, p. 50.
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Bibliografia

  • BUSANI, Accordi alla presenza di tutti i legittimari, Guida al diritto de Il sole 24 ore, n. 13, 01 aprile 2006
  • CONDO', Il patto di famiglia, Federnotizie, marzo 2006
  • LUPETTI, Patti di famiglia: note a prima lettura, CNN 14 febbraio 2006

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