Pagamento dei debiti ereditari (curatore dell'eredità giacente)



Ai sensi dell'art. 530 cod.civ. il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del giudice. Non è sicuro che si tratti di una facoltà e non piuttosto di un obbligo, nonostante l'utilizzo della terminologia della norma nota1.

Prima di pensare al pagamento dei debiti ereditari occorre procedere alla ricognizione degli stessi. L'eventuale indicazione contenuta nella dichiarazione di successione compilata dal curatore non possiede tuttavia alcuna efficacia dispositiva nè tantomeno accertativa, non valendo nè come atto interruttivo della prescrizione, nè quale ricognizione di debito (Cass. Civ. Sez. II, 7898/94 ).

E' difficile che il curatore vada alla ricerca dei creditori ereditari onde provvedere a pagarli. Il problema si porrà ogniqualvolta uno di essi gli si presenti con una richiesta in tal senso. A questo punto si imporrà una verifica relativa all'esistenza, alla liquidità ed alla esigibilità del credito, terminata la quale positivamente occorrerà adire il giudice. Non è certo pensabile che in tal caso il curatore ricusi di procedere, dal momento che, così facendo, assoggetterebbe l'eredità al cospicuo rischio di risultare soccombente rispetto all'azione promossa dal creditore. Una volta che il giudice sia stato investito della questione, concederà o meno l'autorizzazione sulla scorta di una valutazione concernente l'opportunità o meno di eseguire il o i pagamenti singolarmente piuttosto che dar corso alla liquidazione concorsuale nota2. Cosa dire del pagamento eseguito in difetto di autorizzazione? Secondo un'opinione esso rimarrebbe efficace, rimanendo il curatore responsabile personalmente per gli eventuali danni nota3 .

In ogni caso il II comma dell'art. 530 cod.civ. qui in esame stabilisce che, qualora alcuno dei creditori o dei legatari abbia fatto opposizione, il curatore non può procedere ad alcun pagamento, dovendo piuttosto provvedere alla liquidazione concorsuale, secondo le regole stabilite per la liquidazione dell'eredità accettata con beneficio d'inventario (artt. 498 cod. civ. e ss.). Se dunque v'è stata opposizione non esiste più nè scelta per il curatore nè spazio per autorizzazioni giudiziali: la via diviene quella della liquidazione concorsuale.

Quanto alle modalità di pagamento, è il caso di sottolineare che occorrerà una istanza ed il correlativo provvedimento autorizzatorio per ciascuno dei pagamenti (o della massa dei pagamenti). Sarebbe anche possibile che il giudice, il quale in un primo tempo avesse autorizzato il pagamento individuale, muti parere una volta che fosse investito di ulteriore richiesta per un nuovo gruppo di crediti. Ciò a causa della opportunità di garantire la par condicio messa a repentaglio da nuove evidenze passive.

Che dire degli eventuali diritti di prelazione vantati dai creditori? E' chiaro che una compiuta rilevanza di essi non possa essere assunta se non nell'ambito della procedura di liquidazione concorsuale. Nell'ipotesi in cui, invece, si proceda individualmente, sarà possibile individuare con sicurezza solamente i titolari di garanzie reali, i quali saranno invitati a concorrere al riparto di quanto ricavato dalla vendita dei beni gravati nota4. Per il resto il curatore ben potrà procedere liquidando creditori e legatari man mano che si presentano, indipendentemente dal fatto che si tratti di semplici chirografari o di privilegiati. In giurisprudenza è stato tuttavia posto un principio ben più rigoroso, essendo stato deciso che il curatore sia tenuto, anche al di fuori della ipotesi di liquidazione concorsuale, a rispettare l'ordine dei diritti di prelazione a norma dell'art. 495 cod.civ. , a pena di considerare illegittimo il pagamento altrimenti operato (Cass. Civ. Sez. II, 1627/85 ).

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Note

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In quest'ultimo senso Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm. cod. civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p. 502, il quale rileva come rientri a pieno titolo nella funzione del curatore quella di liquidare il patrimonio. Nel senso che si tratti di una mera facoltà, si esprime invece Ferri, Disposizioni generali sulle successioni (Artt.456-511), in Comm. cod. civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1997, p.178, secondo il quale il pagamento dei debiti esulerebbe dai poteri del curatore. La cosa sarebbe provata dal fatto che quest'ultimo deve, onde attivarsi in tal senso, essere previamente autorizzato. In effetti la questione sembra per tale vie enfatizzata. Molto probabilmente l'uso del termine "può" è da ricollegare semplicemente al fatto che il pagamento dei debiti ereditari pone un problema di par condicio che sovrasta i poteri e le competenze (spesso anche le conoscenze) del curatore, di modo che appare non poco opportuno che il legislatore lo abbia necessitato a previamente ricorrere al giudice. La cosa si chiarisce alla luce del II comma della norma in esame, laddove viene prospettata la possibilità che si proceda con la liquidazione concorsuale.
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nota2

Prestipino, op.cit., p.505 ove si rileva che si opterà per la liquidazione concorsuale ogniqualvolta il passivo ereditario sia notevole o comunque superiore all'attivo.
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nota3

Prestipino, op.cit., p.506. Contra Ferri, op.cit., p.181, per il quale invece dovrebbe parlarsi di atti nulli. Cfr. anche Trimarchi, L'eredità giacente, Milano, 1954, p.77, che opta per l'annullabilità degli stessi.
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nota4

Palazzo, Le successioni, in Tratt.dir.priv., diretto da Iudica-Zatti, vol.II, Milano, 2002, p. 413.
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Bibliografia

  • PALAZZO, Le successioni, Milano, Trattato di dir. priv. a cura di Iudica e Zatti, I, 2000
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981
  • TRIMARCHI, L'eredità giacente, Milano, 1954

Prassi collegate

  • Quesito n. 182-2014/T, Procedura esecutiva esattoriale

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