Fondazioni fiduciarie, fondazioni di fatto, fondazioni non riconosciute



Si discute tra gli interpreti dell'ammissibilità di specie di fondazione diverse da quella prevista dagli artt. 14 , 15 e 16 , cod. civ., connotata dal riconoscimento e dall'attribuzione della personalità giuridica.

In particolare, si discute se sia ammissibile, al pari di quanto previsto espressamente dal legislatore in materia di associazioni (artt. 36 e ss. cod. civ.), una fondazione priva di riconoscimento nota1.

Generalmente non si dubita dell'ammissibilità della cosiddetta fondazione (temporaneamente) di fatto nota2, che corrisponde a tutte quelle ipotesi in cui la fondazione, che intende comunque ottenere il riconoscimento e la personalità giuridica, si trova in attesa di perfezionare l' iter a tal fine previsto dalla legge. Durante quel periodo i beni oggetto di dotazione non sono ancora usciti dal patrimonio del fondatore o, comunque, delle persone che ne hanno disposto, ma sui beni stessi è impresso un vincolo di destinazione di fatto.

Questo caso va tenuto distinto da altri, in cui vengano, ad esempio, nominati amministratori ai quali si assegna un patrimonio composto di beni il cui usufrutto sia stato disposto a favore di altri. Occorre infatti notare che, in forza di una serie di disposizioni tra esse collegate, il testatore potrebbe dar vita ad una situazione di fatto analoga a quella della sostituzione fedecommissaria, disponendo che l'amministrazione del suo patrimonio sia affidata ad alcuni soggetti con il dovere di amministrarli e che l'usufrutto sia lasciato a favore dei discendenti di costoro. Tale fattispecie non potrebbe non essere qualificata come contraria ai divieti di legge (Cass. Civ. Sez. II 3969/79 ).

Le cosiddette fondazioni fiduciarie, la cui ammissibilità è invece discussa, comportano che il fondatore trasferisca ad altri, per atto tra vivi o a causa di morte, i beni che intende destinare ad uno scopo di pubblica utilità nota3.

La fattispecie va sicuramente inquadrata nell'ambito della figura della fiducia intesa come investitura reale, idonea a produrre esternamente gli effetti dell'atto dal quale trae origine, corretta da una pattuizione interna intesa a restringerne l'efficacia. In proposito la giurisprudenza, che si riferisce nell'ambito del testamento alle disposizioni fiduciarie o modali, ha avuto modo di stabilire che, con tutta evidenza, non nasce alcun vincolo reale sui beni trasferiti.

Secondo un'opinione sorta in dottrinanota4, cogliendo argomenti dall'art.32 cod.civ. , si ritrarrebbe l'ammissibilità di un patrimonio separato qualificato da una finalità altruistica. La citata norma prevede infatti la possibilità da parte dell'autorità governativa, nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, che tali beni si devolvano (con lo stesso onere) ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi. Ciò significa che anche prima della nascita del soggetto destinatario dei beni, il vincolo di destinazione che trae origine dallo scopo impresso alle sostanze, si imporrebbe con efficacia reale, valevole dunque anche nei confronti dei terzi (se è vero che i creditori dell'ente al quale i beni sono stati devoluti non possono aggredirli).

Si deve tuttavia verificare se l'art.32 cod.civ. sia norma suscettibile di estensione analogica. E' del tutto prevalente la contraria opinione, basata sull'indiscutibile eccezionalità della disposizione nota5.

L'istituto del comitato vale a dar conto di un ulteriore situazione che ha attinenza con il tema in esame. Si rifletta infatti circa la possibilità della evoluzione di esso in fondazione, ciò che, in una qualche misura è stato addirittura previsto dal legislatore, tenuto conto del modo di disporre delle norme a tal proposito dettata dal codice (cfr. art. 41 cod.civ. ). Per tale via verrebbe infatti istituzionalizzato il perseguimento delle finalità per le quali il comitato sorge in un primo tempo come organismo temporaneo.

Ecco allora che diventa facile riferirsi al comitato come una sorta di fondazione non riconosciuta nota6. Bisogna tuttavia intendersi sulla terminologia: un conto è parlare di fondazione non riconosciuta in quanto in attesa di perfezionare il relativo procedimento (Cass. Civ. Sez. I 3898/86 con riferimento ad un atto di dotazione di ente non esistente in fatto, di un comitato che aspiri al riconoscimento quale persona giuridica), un altro è prospettare una fondazione "fiduciaria", nel senso più sopra specificato.

Note

nota1

In generale si vedano p.es. Greco, Le fondazioni non riconosciute, Milano, 1980; Bazzani, Le fondazioni non riconosciute, in Nuova Giur. civ. comm., II, 1988, pp.137 e ss..
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nota2

P.es. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.155.
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nota3

Si confrontino, tra gli altri, Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.199; Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990, p.314.
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nota4

Rascio, Destinazione di beni senza personalità giuridica, Napoli, 1971, p.28.
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nota5

Cfr. Protettì, Persone fisiche e giuridiche, in Comm. cod. civ., a cura di De Martino, Novara, 1971, p.308; Bianca, op.cit., p.314.
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nota6

In tal sensoGalgano, Diritto privato, Padova, 1994, p.647.
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Bibliografia

  • BAZZANI, Le fondazioni non riconosciute, Nuova Giur.civ.comm., II, 1988
  • BIGLIAZZI GERI - BRECCIA - BUSNELLI - NATOLI, Istituzioni di diritto civile, Genova, vol. I-III, 1980
  • GALGANO, Diritto privato, Padova, 1994
  • GRECO, Le fondazioni non riconosciute, Milano, 1980
  • PROTETTI', Persone fisiche e giuridiche, Roma, Comm.cod.civ. a cura di De Martino, 1971
  • RASCIO, Destinazioni di beni senza personalità giuridica, Napoli, 1971

Prassi collegate

  • Quesito n. 612-2013/I, Fondazione in attesa di riconoscimento e trasferimento della sede
  • Quesito n. 37-2008/I, Scioglimento di fondazione priva di riconoscimento

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