Comitati e fondazioni non riconosciute



La dottrina nota1 ha tentato di rispondere alla domanda relativa alla possibilità di configurare una fondazione non riconosciuta facendo riferimento alla figura del comitato. Più in particolare ci si è interrogati circa gli eventuali effetti dell'assegnazione ad un fiduciario di un patrimonio destinato al perseguimento di un fine ideale e la correlativa applicabilità, in via analogica, della normativa in tema di comitato.

La risposta sembra essere negativa nota2 sulla base delle seguenti considerazioni:

  1. la natura temporanea del comitato;
  2. l' impersonalità del comitato. Si ponga attenzione ad un ulteriore principio generale che risulterebbe negato radicalmente nell'ipotesi di una risposta affermativa al quesito di cui sopra. Si tratta della regola in forza della quale ad un soggetto corrisponde un solo patrimonio, formato da tutti i beni presenti e futuri con cui far fronte a tutte le obbligazioni (art. 2740 cod.civ.).

Qualora risultasse infatti ammissibile assegnare fiduciariamente ad un soggetto un patrimonio per il perseguimento di un fine ideale con rilevanza esterna (vale a dire con efficienza reale del vincolo di destinazione, cui conseguirebbe l'inaggredibilità dei beni assegnati da parte dei creditori del soggetto fiduciario) risulterebbe irrimediabilmente vulnerato il principio portato dall'art. 2740 cod.civ. nota3. Questo non impedisce ovviamente che sia possibile fare ricorso ad altri istituti, quali ad esempio il trust, relativamente al quale si verifica la segregazione dei beni trasferiti al trustee dal settlor. In altre parole i cespiti assegnati al trust entrano nel patrimonio del trustee, ma non si confondono con quelli personali, non potendo essere aggrediti dai creditori personali del trustee.

Note

nota1

Cfr. Galgano, Delle associazioni non riconosciute e dei comitati, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1976, pp.276 e ss..
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nota2

Si vedano, tra gli altri, Rescigno, Fondazione (dir. civ.), in Enc. dir., p.805; Auricchio, Comitati (dir. civ.), in Enc. dir., p.756.
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nota3

Questo esito interpretativo è invece sostenuto da chi ha tentato di costruire, utilizzando gli artt.32 e 41 cod.civ., un principio opposto in forza del quale la destinazione dei beni ad una finalità ideale sarebbe in grado di imprimere un vincolo reale. Questa regola si porrebbe come complementare rispetto a quella di cui al 2740 cod.civ.. Il principio della non duplicabilità del patrimonio verrebbe pertanto meno quando si trasferissero beni con scopo di pubblica utilità. Sull'argomento si confronti p.es. Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990, p.315
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Bibliografia

  • AURICCHIO, Comitati, (diritto civile), Milano, Ed, VII, 1960
  • GALGANO, Delle associazioni non riconosciute e dei comitati (artt. 36-42), Bologna-Roma, Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1976
  • RESCIGNO, Fondazione, Enc. dir., XVII, 1968


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