Differenza rispetto ad associazione e fondazione




E' possibile brevemente tracciare un quadro degli elementi che accomunano e differenziano le figure dell'associazione, della fondazione, del comitato.

Dal punto di vista del fenomeno costitutivo si può anzitutto osservare che l'atto costitutivo di comitato può essere qualificato come contratto plurilaterale, analogamente a quanto è riferibile per l'associazione. L'atto che dà vita ad una fondazione possiede invece sempre una struttura unilaterale quand'anche si riscontrasse una pluralità di fondatori. Non a caso il fenomeno del comitato viene avvicinato, almeno per quanto concerne il momento iniziale, a quello dell'associazione

Non risultano tuttavia necessari, a differenza di quanto accade per l'associazione, apporti di carattere personale. Anche nell'ipotesi in cui i promotori aprissero le sottoscrizioni versando essi stessi delle somme, queste ultime non potrebbero mai essere qualificate come apporti o conferimenti, stante la destinazione di essi. Sotto questo aspetto i promotori si collocherebbero sullo stesso piano dei sottoscrittori, assumendo parallelamente questa qualità.

Ulteriore differenza rispetto all'associazione non riconosciuta si riscontra a proposito di responsabilità patrimoniale: mentre nell'associazione risponde delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi chi ha agito in nome e per conto dell'ente (art. 38 cod.civ.), nel comitato sono invece illimitatamente e solidalmente responsabili tutti i componenti (art. 41 cod.civ.). Si ritiene che una analoga conclusione valga anche in tema di illecito aquiliano.

 

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Differenza rispetto ad associazione e fondazione"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti