Aspetto oggettivo del legato



L'aspetto oggettivo del legato assume speciale complessità. Di esso ci si può occupare sotto molteplici punti di vista. Anzitutto è da riferire di come il legato possa riguardare concretamente il più vario contenuto: analizzeremo partitamente legati tipici (in quanto assunti a schema predeterminato dal legislatore: es. legato di cosa altrui, di cosa generica, di cosa da prendersi in un certo luogo, etc.) ed atipici (in quanto riconducibili alla volontà del testatore: es. legato di mantenimento) nota1. Al riguardo è comunque possibile richiamare quale principio generale, a ciò non ostando l'estraneità delle norme in tema di contratto all'ambito testamentario, quello espresso dall'art. 1346 cod.civ. , ai sensi del quale l'oggetto (non rilevando la specie del negozio giuridico) deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile nota2. Proprio in relazione alla determinabilità si registra una prima significativa peculiarità di cui daremo conto specifico: si tratta della possibilità (limitata dall'art.632 cod.civ. ) che l'aspetto oggettivo del legato sia rimesso alla determinazione di un terzo, per tale intendendosi un soggetto diverso dal testatore.

Sotto altro profilo è invece discussa la natura giuridica dell'attribuzione effettuata nel testamento dell'usufrutto universale vitalizio sull'intero compendio ereditario. Analizzeremo la questione se la detta disposizione integri gli estremi della vocazione ereditaria ovvero di quella a titolo particolare.

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Note

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Stiamo parlando di atipicità quanto all'oggetto del legato, ciò che non rinnega quanto riferito in via generale alla tipicità del veicolo dell'ultima volontà del disponente, veicolo che si identifica in modo essenziale nel testamento. Da ulteriore punto di vista si riferisce della tipicità del contenuto del testamento per alludere ai negozi a causa di morte tipicamente dispositivi che si identificano nell'istituzione d'erede, nel legato e nel modo. Accanto a queste disposizioni si darebbe un ulteriore contenuto atipico, consistenti per l'appunto in disposizioni non qualificate dall'aspetto dispositivo patrimoniale, comunque veicolabili dal testamento ai sensi dell'art.587, II comma, cod.civ.. Si tratta degli atti post mortem, di cui si dirà a tempo debito (si pensi al riconoscimento dello stato di figlio: art. 250 cod.civ. in relazione all'art.254 cod.civ. , alla designazione del tutore o del protutore di cui (artt. 348 e 355 cod.civ.), la dichiarazione espressa di riabilitazione dell'indegno a succedere (art. 466 cod.civ. ). Ebbene: in questa sede si parla invece di contenuto atipico del legato per significare la mutevolezza e la varietà del concreto atteggiarsi della disposizione a titolo particolare, il cui contenuto non si limita alle previsioni, pure articolate, della legge.
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nota2

Il riferimento all'art. 1346 cod.civ. è comune. Cfr. Allara, Principi di diritto testamentario, Torino, 1957, p.104.
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Bibliografia

  • ALLARA, Principi di diritto testamentario, Torino, 1957

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