Il procedimento di trasformazione regressiva



Il codice civile non prendeva in considerazione prima della riforma del 2003 l'ipotesi di trasformazione regressiva. Con tale espressione si intende il passaggio da una forma societaria più evoluta ad una meno qualificata dal punto di vista organizzativo (da una società di capitali ad una società di persone), specialmente con riguardo alla tutela offerta ai soggetti terzi nota1.

Attraverso tale tipo di trasformazione, si passa da un modello dove i soci rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti del conferimento ad un altro dove, invece, vale la regola della responsabilità personale illimitata.

Con l'entrata in vigore della riforma del 2003 il legislatore ha espressamente previsto all'art. 2500 sexies cod. civ. l'ipotesi di trasformazione da società di capitali in società di persone.

Appare opportuno al riguardo premettere che la scelta del tipo di società risultante dalla trasformazione è per lo più condizionato dal tipo di attività svolta dalla società trasformanda. Se quest'ultima svolge un'attività commerciale e si desidera che la trasformazione avvenga in una società semplice occorrerà che si modifichi, anteriormente o contestualmente alla trasformazione stessa, anche l'oggetto sociale, atteso che la società semplice non può istituzionalmente svolgere tale tipo di attività ai sensi dell'art. 2249 cod. civ.. In tale eventualità il fallimento della societàpotrà sempre essere dichiarato entro l'anno dalla cancellazione dal registro delle imprese (Cass. Civ. Sez. I, ord. 10302/2020).

A mente del citato art.2500 sexies cod. civ. , salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di trasformazione di società di capitali in società di persone è adottata con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. Ne segue che per le società per azioni e le società in accomandita per azioni troverà applicazione il disposto di cui all'art. 2365 cod. civ. , mentre per le società a responsabilità limitata si farà riferimento al disposto di cui all'art. 2480 cod. civ. .

Al fine di consentire una maggiore tutela dei soci è espressamente previsto che debba comunque essere richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata. Essi infatti risponderanno illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione.

Il procedimento di trasformazione regressiva prevede, stante il riferito aspetto concernente la responsabilità personale dei soci, l'obbligo per gli amministratori di predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione. Copia della relazione deve restare depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono l'assemblea convocata per deliberare la trasformazione, affinché i soci possano prenderne visione, ottenendone gratuitamente copia.
Ciascun socio ha diritto all'assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni.

Note

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Galletti, Contributo allo studio delle trasformazioni regressive, in Giur. comm., 1996, fasc. 5, pp. 617 e ss.. Patriarca, Trasformazione regressiva e principio di maggioranza, Padova, 1988, pp. 5 e ss..
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Bibliografia

  • GALLETTI, Contributo allo studio delle trasformazioni regressive, Giur. comm., fasc. 5, 1996
  • PATRIARCA S., Trasformazione regressiva e principio di maggioranza, Padova, 1988

Formulari clausole contrattuali

Riduzione del capitale per perdite e contestuale trasformazione regressiva (Verbale assemblea straordinaria di spa)

Prassi collegate

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  • Quesito n. 614-2014/I, Trasformazione regressiva di società con capitale eroso dalle perdite e attualità della situazione patrimoniale
  • Quesito n. 812-2014/I, Trasformazione di Spa che ha emesso prestito obbligazionario in Srl, verifica dei presupposti
  • Studio n. 228-2014/I, Sulla ammissibilità della trasformazione di società unipersonali in società di persone
  • Quesito n. 64-2014/I, Azzeramento del capitale e trasformazione di società in liquidazione
  • Quesito n. 58-2014/I, Riduzione volontaria di capitale di spa mediante annullamento di azioni proprie e contestuale trasformazione in srl
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  • Quesito di Impresa, n. 194-2013/I, Versam. ex art.2467 e trasformazione in snc e restituzione del finanziamento del socio mediante datio in solutum
  • Quesito n. 155-2012/I, Fusione mediante incorporazione da parte di una società semplice agricola di due srl attualmente aventi oggetto commerciale
  • Quesito n. 189-2012/I, Trasformazione di spa interamente partecipata da comune che esercita gestione di una farmacia comunale in azienda speciale
  • Quesito n. 82-2009/I, Trasformazione di s.r.l. unipersonale in snc
  • Quesito n. 168-2008/I, Trasformazione e rinuncia alla relazione di cui al comma 2 dell'art. 2500-sexies cc
  • Quesito n. 13-2006/I, Trasformazione di srl unipersonale in impresa individuale
  • Quesito n. 5674/I, Trasformazione di s.p.a. in srl, riduzione del capitale e termini per l’iscrizione
  • Quesito n. 122-2006/I, Modalità di utilizzazione dei versamenti in conto capitale ai fini dell'aumento
  • Risoluzione N. 60/E, Trasformazione di società di capitali in società di persone e deducibilità delle perdite conseguite ante trasformazione

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