Ammissibilità nella SRL di più liquidatori non operanti con il metodo collegiale


Massima

Nella società a responsabilità limitata si ritiene legittima la previsione, contenuta nell'atto costitutivo-Statuto o nella deliberazione di nomina da parte dell'assemblea, di una pluralità di liquidatori che operano secondo le regole dell'amministrazione plurima disgiuntiva, escludendo, quindi, l'applicazione del metodo collegiale.

Motivazione

1) La fattispecie problematica

Il caso in esame pone il problema se sia legittimo nella società a responsabilità limitata, in sede di atto costitutivo o di deliberazione dell'assemblea dei soci, procedere alla nomina di più liquidatori, i quali possano agire secondo le regole dell'amministrazione plurima disgiuntiva e, pertanto, non operanti con il metodo collegiale. Ulteriormente si domanda se anche per la società per azioni possa essere prevista l'attribuzione di poteri disgiunti ai liquidatori, sul presupposto che in tale tipo societario non è consentito un sistema amministrativo siffatto durante la vita della società, con ciò argomentando dal terzo comma dell'art. 2380-bis cod. civ., che prevede per tale organo il metodo collegiale.

La questione che andiamo ora a esaminare, già dibattuta in dottrina e in giurisprudenza nota1 prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della L. 3 ottobre 2001, n. 366), e successive modifiche, ha trovato, con la c.d. riforma del diritto societario, quanto meno in materia di s.r.l., non tanto un punto d'arrivo, quanto un criterio ulteriore a favore della tesi che sostiene l'ammissibilità della nomina di un organo liquidativo pluripersonale, operante con metodo non collegiale.

2) La soluzione motivata: dati letterali e sistematici

L'attuale disciplina dello scioglimento e liquidazione delle società di capitali è stata introdotta dalla riforma del diritto societario (artt. 2484-2496 cod. civ.) ed è contenuta nel Libro V - Titolo V - Capo VIII del Codice Civile. Essa si applica alle s.p.a., alle s.a.p.a. e alle s.r.l. che sono state poste in liquidazione dal 1° gennaio 2004 (art. 218 disp. att. cod. civ.). Trattasi, pertanto, di una disciplina di portata generale e unitaria, valida per tutte le società di capitali.

In realtà, la scelta operata dal legislatore può ritenersi discutibile, in quanto i sopra detti tipi sociali sono stati regolamentati nella riforma in modo tra loro differenziato: ne consegue la necessità di precisazioni o puntualizzazioni relative all'applicabilità di tale normativa alle peculiarità della s.r.l., ponendosi in luce aspetti problematici di compatibilità e coordinamento tra le norme in materia di liquidazione e scioglimento e la disciplina della s.r.l.. L'art. 2487 cod. civ., relativamente alla nomina dei liquidatori, prevede che, salvo che l'atto costitutivo o lo Statuto non dispongano in materia, l'assemblea, convocata ad hoc dagli amministratori, dovrà provvedere al riguardo, in contestualità della causa di scioglimento, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto.

Nelle s.p.a. e nelle s.a.p.a. l'assemblea straordinaria è competente a deliberare lo scioglimento della società con la maggioranza di più della metà del capitale sociale in prima convocazione (art. 2368, comma 2 cod. civ.) e con quella di più di un terzo in seconda convocazione (art. 2369, comma 5 cod. civ.). Nella s.r.l. l'assemblea dei soci è inderogabilmente competente a decidere lo scioglimento volontario (artt. 2479 e 2480 cod. civ.) con il quorum deliberativo di almeno la metà del capitale sociale.

La stessa assemblea che decide lo scioglimento può anche contestualmente provvedere alla nomina del liquidatore o dei liquidatori, nonché alla determinazione dei criteri di liquidazione, salvo il caso in cui l'atto costitutivo o lo Statuto dispongano già puntualmente al riguardo. Infatti, il procedimento di nomina dei liquidatori da parte dei soci è definito in maniera puntuale dal primo comma del citato art. 2487 cod. civ., e tale funzione può essere espletata ex ante, mediante disposizioni espresse nello stesso atto costitutivo o Statuto, oppure ex post dall'assemblea, sia in sede di accertamento della causa di scioglimento verificatasi, che nella riunione convocata dagli amministratori, dopo averla accertata. L'organo amministrativo dovrà, invece, provvedere a una nuova convocazione dell'assemblea se quella precedente era stata convocata solo per deliberare lo scioglimento anticipato, senza che all'ordine del giorno vi fosse la previsione di provvedimenti sulla liquidazione.

Sorgono problemi di coordinamento nell'applicazione dell'articolo 2487 cod. civ. alle s.r.l., poiché nel vecchio sistema la delibera di nomina dei liquidatori era demandata all'assemblea straordinaria, con le formalità e le maggioranze proprie di questa. L'art. 2487 cod. civ., nella sua nuova formulazione, nulla dice circa la forma della determinazione e il metodo di assunzione della delibera in parola.

Non è, pertanto, previsto e necessario che la deliberazione di nomina dei liquidatori debba avvenire nella forma dell'atto pubblico notarile nota2, essendo venuta meno oggi, nella s.r.l., la distinzione tra assemblea ordinaria e straordinaria, e considerato che l'art. 2480 cod. civ. prescrive l'atto notarile soltanto per le modificazioni dell'atto costitutivo e il rinvio a dette modificazioni, contenuto nell'art. 2487 cod. civ. in tema di liquidazione, riguarda le maggioranze necessarie e non anche la forma della deliberazione.

Nel nuovo art. 2487 cod. civ., alla lettera a), i soci sono chiamati a stabilire il numero dei liquidatori, optando tra la soluzione unipersonale o monocratica e la pluripersonale (in tal caso fissando le regole di funzionamento dell'organo). Potrà essere nominato liquidatore la persona fisica maggiorenne, compresi membri dell'organo amministrativo o i soci della società in liquidazione. Si esclude generalmente che una persona giuridica possa essere nominata liquidatore (soluzione, invece, ammessa in altri ordinamenti e in dottrina da Alessi e Borgia Cavallo) nota3.

Ai liquidatori si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza fissate per gli amministratori.
Ai sensi della lettera b) di detto articolo i soci dovranno procedere alla nomina dei liquidatori, che potrà avvenire:
  • direttamente e nominativamente;
  • indirettamente, per relationem;
  • rimettendo a un soggetto terzo individuato o individuabile il potere di designazione;
  • applicando un sistema di nomina mediante "voto di lista" o simili nota4.

La norma, poi, afferma che più liquidatori costituiscono un collegio, con ciò facendo propria la tesi sostenuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza maggioritaria nel precedente sistema, in base alla quale, in caso di pluralità di liquidatori, dovevano essere applicate le norme relative agli amministratori, con la conseguenza che, in mancanza di una diversa previsione pattizia o assembleare, l'organo liquidativo doveva rivestire la struttura collegiale nota5.

I sostenitori dell'impossibilità dell'attribuzione disgiunta dei poteri attribuiti ai liquidatori deducevano tale assunto, nella vecchia disciplina, dalla considerazione che l'organo liquidativo era modellato su quello amministrativo (trattandosi di due species dello stesso genus), investiti entrambi di poteri gestori nota6.

La Corte di Cassazione, con Sentenza numero 3859 del 5 luglio 1979 nota7, ritenne che, quando l'assemblea dei soci avesse affidato la liquidazione a una pluralità di liquidatori, nulla impedisse che gli stessi potessero addivenire tra loro a una ripartizione di compiti, ferma la loro responsabilità solidale, ritenendo pienamente legittimo l'operato dei liquidatori, i quali avessero conferito al Presidente del collegio liquidatorio il potere di agire o di resistere in giudizio a tutela dei diritti della società nota8.

Dalla lettera del riformato art. 2488 cod. civ., per il quale si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione, tra l'altro, le disposizioni riguardanti gli organi amministrativi, si evince chiaramente un principio di omogeneità tra i due organi, con l'ovvia applicazione a quello liquidativo della disciplina tipica degli amministratori. Tale assunto trova concorde la prevalente dottrina, che ritiene, pertanto, la disciplina dell'organo liquidativo modellata su quella dell'organo amministrativo nota9.

Se, nel silenzio dell'atto costitutivo e dello statuto, l'assemblea, che nomina i liquidatori, nulla dice circa le regole di funzionamento dell'organo, troveranno applicazione le regole proprie in tema di amministrazione, secondo le quali, se l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione, con applicazione del metodo collegiale nota10.

Se, pertanto, il metodo collegiale rappresenta tutt'ora il metodo di default, la dottrina ormai è concorde nel ritenere che sia l'atto costitutivo o lo statuto, sia la delibera di nomina potranno contemplare l'attribuzione ai liquidatori dei poteri congiunti o disgiunti ex artt. 2257 e 2258 cod. civ., secondo quanto previsto dall'art. 2475 c.c. nota11.

Se per le s.r.l., e sempre che lo Statuto lo preveda, è possibile che le operazioni di liquidazione siano svolte disgiuntamente, con la conseguenza di escludere l'applicazione del metodo collegiale e del principio maggioritario, ciò non sembra affatto ammissibile nella società per azioni, nella quale, in caso di nomina di una pluralità di amministratori, il metodo collegiale è vincolante durante la vita della società nota12.

3) La clausola statutaria suggerita nella s.r.l. per il caso emarginato

"In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della società sono disciplinati dalle medesime regole disposte dal presente Statuto per l'amministratore unico, se l'organo di liquidazione sia monocratico, o per il consiglio di amministrazione, se l'organo di liquidazione sia pluripersonale nota13.

In caso di nomina di più liquidatori, al momento della nomina, i poteri di amministrazione e di rappresentanza saranno attribuiti agli stessi disgiuntamente."
In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si applicano le regole del consiglio di amministrazione e il metodo collegiale."

Note

nota1

Ove accanto alla tesi favorevole alla previsione pattizia (atto costitutivo o statuto) o assembleare del metodo non collegiale, esisteva la tesi che riteneva illegittima l'eventuale previsione espressa in tal senso.
top1

nota2

In questo senso: A. SANTUS, G. DE MARCHI, "Scioglimento e liquidazione delle società di capitali nella riforma del diritto societario", Riv. Not., 2003, 617; Massima del COMITATO INTERREGIONALE DEI CONSIGLI NOTARILI DEL TRIVENETO, J.A.4 - 1° pubblicazione 09/2004 - modif. 09/2005.
top2

nota3

S. BARTOLOMUCCI, "I liquidatori. Nomina, poteri, doveri e responsabilità", in Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, di S. BARTOLOMUCCI, L. MANDRIOLI, M. POLLIO, G. VIOTTI, (2004), 75.
top3

nota4

In questo senso: S. BARTOLOMUCCI, op. cit., 76; G. NICCOLINI, in Società di capitali, a cura di G. NICCOLINI e A. STAGNO D'ALCONTRES, (Napoli, 2004), Vol. III, 1741, che sostiene che lo statuto o l'atto costitutivo possono disporre in merito, indicando, nominatim o per relationem, la persona che dovrà assumere la carica di liquidatore, o rimettendone la nomina ad un organo della società o ad un terzo, o fissando specifiche modalità di votazione, o riservandone la nomina a determinate categorie di soci, od ancora individuando quorum deliberativi diversi da quelli legali.
top4

nota5

In questo senso il giudice del registro delle imprese di Como sostenne che, in caso di nomina di pluralità di liquidatori, non fosse obbligatorio che gli stessi costituissero un organismo collegiale, anche se, per ovvie ragioni di tutela dei terzi, si ritenne preferibile in tale ipotesi che i liquidatori esercitassero i loro poteri congiuntamente; in senso contrario gli orientamenti del tribunale di Milano, 1972, e dei tribunali del Triveneto, dai quali risulta l'illegittimità della previsione dell'attività disgiunta dei liquidatori. In dottrina tale tesi era stata sostenuta, ex multis, da Niccolini, Campobasso, Alessi, Porzio, Di Sabato; cfr. per tutti G. NICCOLINI, "Scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società per azioni", in Trattato della società per azioni, diretto da G.E. COLOMBO E G.B. PORTALE, (Torino 1997), 7**1, 3, 541 ss..
top5

nota6

F. MAGLIULIO, in La riforma della società a responsabilità limitata, di C. CACCAVALE, F. MAGLIULO, M. MALTONI, F. TASSINARI, nella collana Notariato e nuovo diritto societario, diretta da G. LAURINI, 2003, Volume 1, 511-512; G. NICCOLINI, op. cit., 530 ss., precisa che l'unica differenza tra gli organi in parola è che quello liquidativo ha poteri diretti alla sola liquidazione dell'azienda sociale.
top6

nota7

In Giur. It., 1990, I, I, 498.
top7

nota8

S. BARTOLOMUCCI, op.cit., 75.
top8

nota9

In questo senso: F. MAGLIULO, op. cit., 512, secondo il quale "il funzionamento dell'organo liquidativo nelle società a responsabilità limitata può essere modellato dai soci secondo le facoltà previste al riguardo in materia di disciplina dell'organo amministrativo"; L. PARRELLA, in La riforma delle società, a cura di M. SANDULLI e V. SANTORO, (Torino 2003), Volume 3, 258, il quale sostiene che, mancando una disciplina "suppletiva", troveranno applicazione le regole di funzionamento del consiglio di amministrazione; A. ROSSI, in Il nuovo diritto delle società, a cura di A. MAFFEI ALBERTI, (Padova, 2005), Volume III, 2196; S. BARTOLOMUCCI, op. cit., 75, secondo il quale la riformata figura del liquidatore opera quale "successore" dell'amministratore.
top9

nota10

Sottolinea M. VAIRA, in Il nuovo diritto societario, diretto da G. COTTINO, G. BONFANTE, O. CAGNASSO, P. MONTALENTI, (Torino, 2004), Volume III, 2072, testo e nota 19, che ciò varrebbe anche nelle s.r.l. che sono amministrate da una pluralità di amministratori con poteri disgiunti.
top10

nota11

In questo senso: F. MAGLIULO, op. cit., 512, che ammette anche la previsione che, in caso di organo collegiale, le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; S. BARTOLOMUCCI, op. cit., 75, afferma che i soci potranno adottare "il metodo collegiale con assunzione del principio maggioritario, tipico dell'organo amministrativo pluripersonale, o (magari in caso di s.r.l.) il sistema di amministrazione disgiuntiva"; G. IANNELLO, "Delle modificazione dell'atto costitutivo", in Convegno - La nuova disciplina delle società di capitali: prime indicazioni operative, Consiglio Notarile di Bologna (6 dicembre 2002), secondo il quale il problema più discusso oggi non attiene tanto "alla possibilità che l'atto costitutivo o la delibera di nomina dell'assemblea possano prevedere il funzionamento col metodo collegiale ovvero il potere di agire congiuntamente (quindi ad unanimità) ovvero disgiuntamente; quanto, piuttosto, circa la soluzione preferibile nel caso in cui l'atto costitutivo o la delibera... nulla dicano circa le modalità di funzionamento dell'organo"; A. ROSSI, op. cit., 2196, afferma che il metodo collegiale "nella s.r.l. resta pur sempre il metodo di default, derogabile però anche relativamente al funzionamento dei liquidatori"; M. VAIRA, op. cit., 2072; A. FERRUCCI, C. FERRENTINO, Le società di capitali, le società cooperative e le mutue assicuratrici, (Milano, 2005), Tomo II, 1585.
top11

nota12

In questo senso: A. FERRUCCI, C. FERRENTINO, op. cit., 1585, sostiene che l'esclusione del metodo collegiale e del principio maggioritario sembra possibile certamente nell'ambito della s.r.l., "sempre che lo statuto lo preveda, mentre non sembra affatto ammissibile nella società per azioni"; M. VAIRA, op. cit., 2072, nota 19, che sostiene che "tale opzione pare ammissibile soltanto nella società a responsabilità limitata, che consente l'adozione di tale sistema amministrativo durante la vita della società". Diversa, invece, la posizione di A. ROSSI, op. cit., 2196, che sostiene "che anche in caso di nomina di una pluralità di liquidatori, a questi si possa attribuire la possibilità di agire disgiuntamente, tanto in una s.p.a., quanto, a maggior ragione, in una s.r.l.", e, sembra, di L. PARRELLA, op. cit., 258, secondo il quale, senza distinguere tra s.r.l. e s.p.a., in materia di struttura e funzionamento dell'organo di liquidazione, "il silenzio legislativo sul punto e la assenza di assetti normativi inderogabili consentono ai soci di scegliere liberamente sia il numero dei liquidatori, sia, soprattutto, il modulo di funzionamento dell'organo di gestione, in caso di pluralità di membri".
top12

nota13

A. BUSANI, C.M. CANALI, I nuovi statuti di SRL e SPA, (Milano, 2004), 175.
top13

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Ammissibilità nella SRL di più liquidatori non operanti con il metodo collegiale"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti