Classificazione delle obbligazioni



Il codice civile prevede nell'ambito del titolo I del libro I, un capo VII intitolato "di alcune specie di obbligazioni". Esso annovera una prima sezione titolata "delle obbligazioni pecuniarie", una seconda "delle obbligazioni alternative", una terza "delle obbligazioni in solido" ed una quarta ed ultima "delle obbligazioni divisibili ed indivisibili".

In relazione agli elementi del rapporto obbligatorio (soggetto, oggetto mediato ed immediato) gli interpreti operano una classificazione delle varie specie di obbligazioni ulteriore rispetto a quella prevista dal codice.

In base all'aspetto soggettivo ed alle modalità di attuazione è possibile distinguere tra:

  • obbligazione semplice, caratterizzata dalla presenza di un solo debitore e un solo creditore;
  • obbligazione parziaria, che si rinviene quando la parte attiva o passiva del rapporto (o entrambe le parti) è costituita da una pluralità di soggetti, tra i quali il debito o il credito viene ripartito pro quota in capo a ciascuno. Ciascun debitore è tenuto ad adem­piere unicamente per la propria parte e, allo stesso modo, ciascun creditore può esigere soltanto la propria quota (esempio: debiti e crediti ereditari, che per regola si ripartono di diritto fra gli eredi proporzionatamente alle loro quote - artt. 752 e 1295 cod.civ.).
  • l' obbligazione solidale è invece connotata dal vincolo tra i soggetti che formano la parte attiva o passiva del rapporto obbligatorio (art. 1292 cod.civ.). In particolare la solidarietà passiva si ha quando più debitori sono tenuti ad una stessa prestazione, in modo tale che ciascuno di essi può essere chiamato ad ese­guirla interamente e l'adempimento di uno liberi tutti gli altri. Si badi al fatto che, ai sensi dell'art. 1294 cod.civ., la solidarietà passiva costituisce la regola. La solidarietà è invece attiva quando tra più creditori ciascuno può esigere l'intera prestazione e l'adempimento conseguito da uno solo di essi libera il debitore anche rispetto agli altri.
  • l' obbligazione congiunta è tale quando la pluralità dei debitori è tenuta ad effettuare (ed inversamente il creditore può pretendere) l'adempimento della prestazione solo dal gruppo congiunto dei debitori. Essi si liberano soltanto quando eseguono la prestazione tutti insieme (si pensi ad un'orchestra). In base all'aspetto oggettivo è possibile distinguere tra:


  • obbligazione di genere, obbligazione di specie e obbligazione pecuniaria. Nell'ambito della relazione giuridica l'oggetto di ogni singolo diritto non può essere che un bene, una cosa materiale o un complesso di cose determinate e individuate. La distinzione tra cose di genere e cose specifiche nei contratti che si fondano sul principio del consenso traslativo (art. 1376 cod.civ. ) quale la compravendita, ha il senso di scandire il momento del trasferimento del diritto. Anteriormente all'individuazione delle cose generiche, all'esito delle operazioni di pesatura, nume­razione o misurazione, non viene infatti acquisita la proprietà (art. 1378 cod.civ.). Nell'ambito del rapporto obbligatorio la riferita distinzione tra cose di genere e di specie assume grande rilevanza: l'impossibilità sopravvenuta della prestazione che determina l'estinzione del diritto di credito deve infatti essere rapportata alla specie delle cose oggetto della prestazione. In relazione alle cose generiche, se si prescinde dalla considerazione del c.d. genus limitatum, il perimento della cosa infatti non determina di regola l'estinzione del diritto in applicazione della regola genus nunquam perit.

Il denaro, oggetto delle obbligazioni pecuniarie, pur potendo per certi tratti essere ricondotto alle cose generiche, possiede una propria individualità, in forza della peculiare funzione di scambio che giustifica l'applicazione di regole specifiche, dettate appunto dagli articoli 1277 , 1278 , 1279 , 1280 , 1281 , 1282 , 1283 , 1284 del codice civile.

In base al contenuto (oggetto mediato) è possibile distinguere tra:

  • "obbligazioni di dare", "obbligazioni consistenti in un facere " e "obbligazioni consistenti in un non facere " (c.d. "obbligazioni negative") . In base al fatto costitutivo dell'obbligazione è inoltre possibile parlare di:


  • obbligazioni originate da contratto, da promessa unilaterale, da fatto illecito o un altro fatto preordinato dalla legge. E' infine possibile introdurre un'ulteriore differenza tra:


  • obbligazioni principali, che sono connotate dall'autonomia, costituendo lo scopo, la finalità per la quale viene costituito il rapporto (si pensi all'obbligazione di consegnare un bene specifico o una determinata quantità di cose generiche);
  • obbligazioni accessorie le quali sono invece quelle che si ricollegano ad una obbligazione principale che ne costituisce il presupposto. Esse sono funzionali a consentire, ad integrare o a garantire l'adempimento dell'obbligazione principale. Si pensi all'obbligazione di custodire, funzionale rispetto a quella di consegnare il bene. Sotto questo profilo la legge (art. 1177 cod.civ.) prevede espressamente che l'obbligazione di consegnare una cosa include necessariamente quella di custodirla anteriormente alla consegna. Ciò non significa che l'eventuale inadempimento di quest'ultima obbligazione debba essere valutato con minor rigore (Cass. Civ. Sez.III, 24391/06 ) . Dal punto di vista dell'integrazione dell'adempimento, si pone come accessoria, ad esempio, l'obbligazione degli interessi. Con riferimento infine alla funzione di garanzia dell'obbligazione accessoria, si ponga mente alla fidejussione stipulata allo scopo di garantire l'obbligazione principale. Le obbligazioni accessorie sono ordinariamente correlate alla sorte dell'obbligazione principale cui accedono. La regola non è tuttavia senza eccezioni: la fidejussione può ad esempio terminare anteriormente ed indipendentemente dall'obbligazione garantita (artt. 1955 e 1956 cod.civ.).
  • obbligazioni sussidiarie sono quelle contrassegnate da un rapporto sussidiario, ausiliario rispetto ad un'obbligazione principale, nel senso che il vincolo obbligatorio assume un rilievo soltanto nella misura in cui l'obbligazione principale rimanga inadempiuta. Soltanto in questo momento verrà attivato il rapporto distinto dalla sussidiarietà. Ad esempio, nonostante la regola in tema di obbligazione fidejussoria sia costituita dalla solidarietà (I comma art. 1944 cod.civ.) tra fidejussore e debitore principale (di modo che il creditore ha la possibilità di richiedere l'adempimento indifferentemente all'uno o all'altro degli obbligati), è possibile stabilire che il fideiussore non sia tenuto al pagamento se prima non viene escusso il debitore principale (c.d. beneficium excussionis : cfr II comma art. 1944 cod.civ.). In questa ipotesi l'obbligazione fideiussoria si può ritenere contraddistinta da sussidiarietà (pur mantenendo il parallelo carattere di accessorietà che non viene escluso).

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