Violenza e stato di pericolo



La figura della violenza si distingue dalla situazione dello stato di pericolo o di necessità (art. 1447 cod.civ. ).

Nella prima il soggetto è indotto ad esprimere la dichiarazione negoziale in conseguenza della minaccia proveniente da un altro soggetto; nella seconda vi è una condizione psicologica di timore causata da una situazione oggettiva, per lo più determinata dall'operare di forze naturali (c.d. metus ab intrinseco) nota1.

Comunemente si citano esempi quali il caso della guida di montagna che pretende un compenso esorbitante quale condizione per salvare chi sia caduto in un crepaccio.

La legge ha predisposto, per l'ipotesi di accordo concluso in stato di pericolo, il rimedio dell'azione di rescissione, che presuppone un'anomalia genetica del sinallagma negoziale, vale a dire un difetto causale coevo alla stipulazione dell'atto.

La situazione di pericolo o di necessità non viene valutata quale fattore che incide sulla determinazione della volontà del soggetto, bensì dal mero punto di vista oggettivo della lesione qualificata (oltre il doppio) riferita al valore delle due attribuzioni (es.: l'eventuale sproporzione tra il corrispettivo pagato e il valore del bene venduto) nota2.

Note

nota1

Cfr. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.907; Messineo, Il contratto in genere, in Trattato dir. civ. e comm., diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1972, pp.365 e 366; Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.658.
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nota2

V. Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.211.
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Bibliografia

  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt.dir.civ.e comm.Cicu Messineo, XXI, 1972

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