Atti di disposizione dell'aspettativa



Nella fase di pendenza della condizione l'aspettativa può, secondo l'opinione del tutto prevalente nota1, essere trasferita a terzi, come anche il diritto condizionato (cfr. artt. 1356 , 1357 cod.civ.).

Discusso è il problema circa la trasmissibilità jure successionis. La risposta affermativa non è pacifica (Cass. Civ. Sez. I, 7560/93 ) nota2. Sembra, al contrario, indiscutibile che possa essere alienato per atto tra vivi il diritto sottoposto a condizione sospensiva, pur non potendo il relativo atto sortire effetti reali (Cass. Civ., 9062/94 ).

L'art. 1357 cod.civ. sembra chiaro nello stabilire che il diritto condizionato è alienabile. La norma viene comunemente interpretata nel senso che la cedibilità riguarderebbe anche la mera aspettativa. Quello che conta è, in ogni caso, stabilire l'effetto dell'atto di disposizione. La concreta operatività di esso non potrebbe non essere subordinata alla verificazione della condizione.

Giova osservare che l'aspettativa non è la mera speranza di un futuro diritto soggettivo: essa consiste in quella situazione di attesa del soggetto cui l'ordinamento attribuisce rilevanza giuridica (attuale) nota3, favorendone la conservazione e l'attitudine a trasformarsi nel diritto soggettivo. Questa situazione, che non è da considerarsi quale tertium genus rispetto al diritto soggettivo ed all'interesse legittimo, consiste in un diritto soggettivo in via di formazione, in un "diritto al diritto" nota4, vale a dire un diritto-mezzo preordinato all'acquisto di un'altro diritto (c.d. definitivo).

Poichè l'aspettativa, come tale, possiede un proprio immediato valore economico, in omaggio al generale principio della piena trasmissibilità delle situazioni patrimoniali, appare legittimamente deducibile nell'ambito di atti di disposizione. Essa, in particolare, non può inoltre dirsi subordinata alla verificazione di alcun evento condizionale (al contrario di quanto si può dire in relazione al diritto soggettivo che ne potrà scaturire). Non si può dire pertanto che abbia per oggetto un bene futuro; l'atto che la riguardasse verrebbe dunque a configurare un negozio puro avente per oggetto un bene presente, dovendo essere considerata incerta soltanto la sorte del diritto soggettivo che costituisce l'oggetto finale.

Se le cose dette possiedono un qualche fondamento, durante la fase di pendenza colui che è titolare dell'aspettativa (dunque di un diritto non attuale, in quanto sottoposto a condizione sospensiva) ne può disporre (così, ad esempio, chi ha acquistato una cosa sotto condizione sospensiva ha la possibilità di venderla ad altri). E' tuttavia chiaro che gli effetti (per tali intendendosi quelli finali, vale a dire il trasferimento della proprietà della cosa) di quest'ulteriore negozio restano subordinati alla verificazione dell'evento dedotto sotto la clausola condizionale apposta al primo atto. In tanto il subacquirente acquisterà la proprietà della cosa, in quanto si sia verificata la condizione alla quale la precedente vendita era subordinata (art. 1357 cod.civ. ).

E' bene tuttavia precisare la differenza esistente tra la vendita di aspettativa e la cessione di un diritto sottoposto a condizione sospensiva. Se, ad esempio, Tizio ha ricevuto in donazione da Caio l'appartamento in Roma, Via Appia n.10 sotto la condizione sospensiva che la zona venga servita da una linea metropolitana in fase di progettazione entro il termine di dieci anni, nella fase di pendenza, per Tizio sono praticabili due modalità operative. Egli può vendere a Sempronio il diritto futuro oppure la relativa aspettativa nota5. Nel primo caso avrà effettuato una vendita obbligatoria (o ad effetto reale differito), efficace solo nel momento in cui si avvererà la condizione; nel secondo caso avrà effettuato una vendita ad effetti reali immediati, avente ad oggetto un diritto attuale (l'aspettativa), quindi una vendita pienamente efficace sin dal momento della formazione del consenso delle parti nota6.

Note

nota1

Si confrontino Barbero, voce Condizione (dir. civ.), in N.mo Dig. it., p.1104; Rescigno, voce Condizione (dir. vig.), in Enc. dir., p.797; Pelosi, Aspettativa di diritto, in Dig. disc. priv., I, 1988, p.467; La Porta, Il trasferimento delle aspettative. Contributo allo studio delle situazioni soggettive attive, Napoli, 1995, p.250 e ss.; Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p.279, i quali ritengono che gli effetti degli artt. 1356 e ss. cod.civ. possiedano una rilevanza anche nel tempo che precede il verificarsi della situazione finale. In senso contrario è stato osservato che si dovrebbe negare l'esistenza nella fase preliminare di una tutela autonoma dell'aspettativa. L'irrevocabilità della dichiarazione negoziale e l'obbligo di comportarsi secondo buona fede non tutelerebbero tanto un'autonoma posizione giuridica, quanto lo stesso diritto soggettivo nel suo periodo di formazione. Così Scognamiglio, voce Aspettativa di diritto, in Enc. dir., p.232; Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm. cod. civ., vol. III, Torino, 1991, p.22.
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nota2

La dottrina, al contrario, è per lo più orientata in senso affermativo. Si vedano, tra gli altri, Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.251; Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.201; Petrelli, La condizione "elemento essenziale" del negozio giuridico, Milano, 2000, p.394.
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nota3

V. Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p.552.
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nota4

Cfr. Perlingieri, I negozi sui beni futuri, I. La compravendita di cosa futura, Napoli, 1962, p.27 e ss.; Allara, Le nozioni fondamentali del diritto civile, V, Torino, 1958, pp.136 e ss.; Cariota Ferrara, Il diritto al diritto, in Dir e giur., 1945, pp.245 e ss..
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nota5

Luminoso, I contratti tipici e atipici, in Trattato dir. priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1995, p.47. L'A. sottolinea come occorra distinguere la vendita di un bene futuro dall'alienazione di un diritto condizionato o di un'aspettativa: entrambe queste ultime fattispecie, al contrario della prima, corrispondono infatti a situazioni giuridiche già esistenti e complete.
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nota6

Capozzi, Dei singoli contratti, Milano, 1988, p.32, pur ammettendo la possibilità della vendita dell'aspettativa, ritiene che essa configuri un contratto atipico di trasferimento avente natura aleatoria, al contrario di quanto si può dire della vendita del diritto condizionato, autentica compravendita ancorchè condizionata (la quale, al contrario, avrebbe natura commutativa). Nella prima ipotesi prospettata, la compravendita non sarebbe condizionata ed il rischio del mancato avveramento della condizione ricadrebbe sull'acquirente, il quale, naturalmente, pagherà per l'"aspettativa" un prezzo inferiore al valore del fondo e proporzionato al rischio che egli corre. Nella seconda ipotesi la compravendita sarebbe sottoposta alla stessa condizione prevista per la donazione ed il prezzo corrisponderebbe invece al valore venale del fondo.
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Bibliografia

  • ALLARA, Pagine di teoria delle vicende del rapporto giuridico a cura del professor Sarasso, Milano, 1983
  • BARBERO, voce Condizione (dir. civ.), N.mo Dig. It.
  • CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
  • CARIOTA - FERRARA, Il diritto al diritto, Dir. e giur., 1945
  • GALGANO, Diritto privato, Padova, 1994
  • LA PORTA, Il trasferimento delle aspettative. Contributo allo studio delle situazioni soggettive attive, Napoli, 1995
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • PELOSI, Aspettativa di diritto, Dig.disc.priv., I, 1988
  • PERLINGIERI, I negozi sui beni futuri. La compravendita di cosa futura, Napoli, 1962
  • PETRELLI, La condizione "elemento essenziale" del negozio giuridico, Milano, 2000
  • RESCIGNO, Condizione, Enc.dir., VIII, 1961
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
  • SCOGNAMIGLIO, Aspettativa di diritto, Enc.dir., III, 1958

Prassi collegate

  • Quesito n. 761-2014/I, Cessione di quota srl tra coniugi sottoposta a condizione risolutiva

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