La vendita alternativa



A differenza di quanto prevedeva il previgente codice civile del 1865 (cfr. l'art. 1449) l'attuale codice del 1942 non contempla alcuna specifica disciplina della vendita alternativa, che si sostanzia in quella negoziazione avente ad oggetto due o più cose (mobili o immobili) alternativamente l'una rispetto all'altra. Si ritiene che il fenomeno sia compreso nella più generale categoria delle obbligazioni alternative (di cui agli artt. 1285 e ss. cod.civ.) nota1. Si pensi al caso di Tizio che venda per lo stesso prezzo nota2 a Caio o il fondo Corneliano, della superficie di metri quadrati 5000, avente destinazione agricola o, in alternativa, il fondo Semproniano, avente analoga superficie e destinazione.

Il problema di una siffatta negoziazione è sembrato sia quello di verificare la compatibilità di essa rispetto ad una presunta infungibilità del bene (in quanto immobile), sia di qualificare gli effetti prodotti dalla stessa.
Sotto il primo profilo è stato deciso che la natura immobiliare dell'oggetto del contratto non è incompatibile con la sua considerazione in chiave generica (Cass. Civ. Sez. III, 5113/1977); con riferimento alla seconda questione è stato deciso che la vendita alternativa sarebbe connotata da effetti semplicemente obbligatori (Cass. Civ. Sez. II, 5716/1987). E' tuttavia preferibile descrivere l'efficacia in chiave di effetti reali differiti al tempo in cui verrà effettuata la scelta tra i beni oggetto del contratto nota3. In questo senso si potrebbe manifestare concettualmente l'autonomia della figura in esame rispetto a quella corrispondente alle obbligazioni alternative: non potrebbe infatti nella vendita parlarsi di alternatività delle prestazioni, bensì di alternatività delle attribuzioni patrimoniali.

Chiarito questo aspetto, per il resto si può ben far riferimento alla disciplina dettata dal codice: così la determinazione dell'attribuzione che produce la concentrazione scaturirà dall'esercizio della facoltà di scelta nota4. Essa competerà al venditore o, nel caso che così sia stato convenuto, al compratore oppure ad un terzo (art. 1286 cod.civ.). Sarà altresì prospettabile il venir meno dell'alternatività in conseguenza della sopravvenuta impossibilità nota5 (in un tempo che precede quello della scelta) di operare l'attribuzione (si pensi al perimento di uno dei beni dedotti nel contratto per caso fortuito).

Note

nota1

Ragion per cui si farà applicazione diretta delle norme dettate per le obbligazioni alternative (Bianca, La vendita e la permuta, in Tratt. dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1972, p.242 e Gazzara, La vendita obbligatoria, Milano, 1957, p.197) e non applicazione analogica delle stesse come sostenuto da altri (Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.14).
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nota2

Non si vede perchè escludere anche la previsione negoziale di due prezzi distinti. Così ben potrebbero le parti prevedere che il corrispettivo del trasferimento del fondo Corneliano sia 1000 mentre quello relativo al fondo Semproniano sia 2000. Il nodo è infatti quello della dinamica della scelta.
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nota3

Cfr. Capozzi, Dei singoli contratti, Milano, 1988, p.139.
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nota4

Rubino, La compravendita, in Tratt.dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p.409, per il quale, una volta compiuta la scelta, "le cose sulle quali non è caduta la scelta rimangono estromesse dal rapporto e la vendita diviene semplice, per cui il diritto sulla cosa scelta trapassa al compratore".
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nota5

Un siffatto evento ripropone il problema generale tipico della vendita obbligatoria e consistente nella valutazione della condotta del venditore in relazione agli eventi che possano pregiudicare la venuta ad esistenza della cosa ovvero, nel nostro caso, l'esercizio della facoltà di scelta. A questo riguardo non si può non rammentare che la configurazione dell'automaticità degli effetti reali in connessione con il fatto che li genera (il venire ad esistenza della cosa nella vendita di cosa futura, l'acquisto dal terzo proprietario del bene nella vendita di cosa altrui, l'esercizio della facoltà di scelta nella vendita alternativa) non toglie che sia parallelamente configurabile l'esistenza di un'obbligazione secondaria a carico del venditore, il cui contenuto si sostanzia variabilmente in dipendenza della specie del contratto (si pensi alla prestazione consistente nell'attivarsi per far venire ad esistenza il bene, per acquisirlo direttamente o indirettamente dal terzo proprietario). Nella fattispecie, l'obbligazione si potrebbe anche qualificare come negativa, sostanziandosi talvolta nell'astensione del venditore dal porre in essere condotte lesive della scelta (quando questa dovesse essere compiuta dall'acquirente).
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
  • GAZZARA, La vendita obbligatoria, Milano, 1957
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

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