Codice Civile art. 1140


TITOLO VIII Del possesso - CAPO I Disposizioni generali - (POSSESSO)
1. Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un' attività corrispondente all' esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
2. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1140"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti