Codice Civile art. 1133


PROVVEDIMENTI PRESI DALL'AMMINISTRATORE
1. I provvedimenti presi dall' amministratore nell' ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell' amministratore è ammesso ricorso all' assemblea, senza pregiudizio del ricorso all' autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall' articolo 1137.

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