Codice Civile art. 1030


PRESTAZIONI ACCESSORIE
1. Il proprietario del fondo servente non è tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l' esercizio della servitù da parte del titolare, salvo che la legge o il titolo disponga altrimenti.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1030"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti