Le prestazioni accessorie



Se è vero che servitus in facendo consistere nequit, è tuttavia possibile che vengano imposte al titolare del fondo servente condotte positive che si configurano come prestazioni di natura obbligatoria (quali ad es. la riparazione e la manutenzione di un ponte servitù di passaggio) atte a potenziare o incrementare l'esercizio della servitù.

Al fine di distinguere i casi in cui il diritto di servitù è comunque autonomamente strutturato, ponendosi queste condotte consistenti in un facere, seppur collegate con il diritto reale, come prestazioni accessorie, dalle ipotesi in cui invece è la sostanza stessa di queste prestazioni a integrare la figura della servitù (inammissibile, in quanto difettosa di causa perpetua e, pertanto, di predialità), occorre badare alla parallela differenza tra prestazioni accessorie e non accessorie .

Non è configurabile una servitù prediale quando l'utilità viene ritratta sostanzialmente per il tramite della condotta attiva (facere) del proprietario del fondo servente.

Tale condotta attiva è invece compatibile quando le prestazioni siano accessorie, vale a dire non intese a fornire il contenuto essenziale del diritto, bensì a rendere possibile la conduzione o maggiormente utile l'esercizio della servitù da parte del proprietario del fondo dominante (art. 1030 cod. civ. ).

La regola generale è che le prestazioni accessorie non siano ricomprese nell'ambito delle condotte che la legge impone al proprietario del fondo servente, il quale normalmente è tenuto solamente a sopportare (pati).

Si tratta tuttavia di una regola generale che può essere derogata o per effetto di singole specifiche disposizioni di legge (cfr. art. 1091 cod. civ. ), ovvero dalla volontà delle parti (art. 1030 cod. civ. ) nota1.

La natura delle prestazioni in esame deve essere ricondotta alla nozione delle obbligazioni propter rem nota2, connotate dall'inerenza passiva, dunque dall'opponibilità agli aventi causa ulteriori (Cass. Civ. Sez. II, 5129/83 ).

Occorre domandarsi quali siano le conseguenze dell'inadempimento (Cass. Civ. Sez. II, 8313/90 ) e dell'eccessiva onerosità sopravvenuta di queste prestazioni accessorie: se cioè questa situazione si riverberi o meno sulla servitù determinando la risolubilità del contratto costitutivo del diritto reale (art. 1467 cod. civ. ).

Sembra doversi dare una risposta negativa dal momento che dette prestazioni non costituiscono il corrispettivo dedotto nel sinallagma contrattuale. In questo senso il contratto costitutivo di servitù non può essere ritenuto come avente durata continuativa o esecuzione differita: la prestazione corrispettiva del titolare del fondo servente si è conchiusa all'atto dello scambio del consenso tra le parti, determinandosi la costituzione del diritto reale nota3.

In ogni caso, quando colui che è obbligato a tenere una determinata condotta riconducibile a queste prestazioni accessorie non adempia, la responsabilità che ne deriva non è quella che scaturisce dal fatto illecito, bensì quella tipica della violazione delle obbligazioni: si pensi al regime della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, il cui termine è pertanto decennale (Cass. Civ. Sez. II, 8313/90 ) nota4.

E' d'altronde evidente che, in considerazione del mutamento delle originarie condizioni possa risultare estremamente oneroso far fronte alle prestazioni accessorie per colui che, titolare del fondo servente, vi fosse tenuto. E' altrettanto evidente che l'eventuale inadempimento non potrà rimanere privo di conseguenze giuridiche.

Una soluzione potrebbe rinvenirsi proprio nell'autonomia tra diritto reale e prestazione accessoria, il che potrebbe rendere praticabile il rimedio limitatamente all'obbligo secondario (Cass. Civ. Sez. II, 5276/83 ) nota5.

Note

nota1

Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p. 257, sottolineano il carattere eccezionale dell'art. 1030 cod. civ. nel senso che non si può configurare altri casi di prestazioni accessorie al di fuori di quelle previste dalla legge o espressamente stabilite dal titolo costitutivo di una servitù.
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nota2

Secondo il Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p. 165, l'obbligazione propter rem rientrerebbe nel concetto di oneri reali, fattispecie a numero chiuso. Di conseguenza un privato non potrebbe innovare rispetto ai casi espressamente previsti dalla legge. Come fare a conciliare quanto si sostiene con il fatto che l'art. 1030 cod. civ. permette ai privati di considerare autonomamente prestazioni accessorie, purchè inserite nel titolo costitutivo della servitù? La riferita impostazione teorica appare alquanto discutibile. Si veda anche Comporti, Le servitù prediali, in Tratt. dir. priv., dir. da Rescigno, Torino, 1982, p. 175.
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nota3

Cfr. Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p. 364.
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nota4

Così Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p. 252, secondo il quale, essendo l'obbligazione propter rem una vera e propria obbligazione, si dovrebbe fare conseguente applicazione del relativo regime.
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nota5

Sull'argomento si vedano, tra gli altri, Giacobbe, In tema di risoluzione per eccessiva onerosità dei contratti costitutivi di servitù, in Giur. sic., 1958, pp. 68 e ss.; Granata, Eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni di fare accessorie al rapporto di servitù e risoluzione del contratto costitutivo, in Giur. compl. Cass. Civ., 1954, pp. 148 e ss..
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Bibliografia

  • COMPORTI, Le servitù prediali, Torino, Trattato dir.priv. diretto da Rescigno, 1982
  • GALGANO, Diritto privato, Padova, 1994
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • GIACOBBE, In tema di risoluzione per eccessiva onerosità dei contratti costitutivi di servitù, Giur.sic., 1958
  • GRANATA, Eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni di fare accessorie al rapporto di servitù e risoluzione del contratto costitutivo, Giur.comp. cass.civ., 1954

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