Le obbligazioni propter rem



Obbligazioni propter rem o ambulatorie o ancora reali sono definite quelle in cui il soggetto passivo del rapporto viene individuato tramite la relazione tra il medesimo ed un certo bene nota1.

Esse non possiedono diversa natura da quella delle altre obbligazioni, differenziandosene soltanto in forza dell'origine e delle vicende afferenti al trasferimento della posizione passiva del debitore.

Si definiscono appunto reali o propter rem, perchè il vincolo trae vita in considerazione d'un connesso diritto reale di cui è titolare il debitore sopra un bene. L'obbligazione si trasmette pertanto dal lato passivo automaticamente da un soggetto ad un altro con il trasferimento, a qualunque titolo, inter vivos o mortis causa, di quel diritto reale nota2.

Analogamente, avendo termine il diritto reale sulla cosa, cessando o trasferendosi la quota di comproprietà, l'enfiteusi o l'usufrutto, di regola cessa o si trasmette anche l'obbligazione conseguente.

Si prenda ad esempio l'ipotesi di cui all'art. 883 cod. civ. . La norma impone al proprietario che vuole atterrare un edificio sostenuto da un muro comune che, in ogni caso (anche quando rinunzi alla comune proprietà), debba farvi le riparazioni e le opere che la demolizione rende necessarie per evitare ogni danno al vicino. Ancora: il comproprietario deve concorrere alle spese necessarie per la conservazione e il godimento della cosa comune (art. 1104 cod. civ.). Come è palese, il soggetto obbligato si identifica con colui che risulta essere il titolare della proprietà o di altro diritto reale relativamente ad un certo bene. Anche gli obblighi di consentire il passaggio al fondo di cui all'art. 843 cod. civ. qualificabili nell'ambito delle obbligazioni in parola e non quali servitù legali (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 5012/2018).

La peculiarità, fermo restando che si tratta di rapporti privi di immediatezza ed assolutezza nota3, consiste in questa modalità di determinazione del soggetto passivo che è del tutto analoga alla caratteristica, tipica dei diritti reali, della sequela nota4.

Secondo l'opinione prevalente nota5, l'ambito delle obbligazioni propter rem costituirebbe un numerus clausus. Non sarebbe abilitata la volontà privata a determinare ulteriori ipotesi rispetto a quelle previste dalla legge. Questa regola viene reputata complementare rispetto all'analogo principio dettato in tema di diritti reali nota6. Si vuole evitare l'incontrollata creazione di situazioni giuridiche qualificate da opponibilità esterna e la correlativa possibilità dell'esistenza di vincoli occulti sui beni tali da pregiudicare le contrattazioni tra privati nota7.

Tra le obbligazioni propter rem dovrebbero essere qualificate, secondo l'opinione dominante, le prestazioni accessorie cui può essere tenuto il proprietario del fondo gravato da una servitù (art. 1030 cod. civ.). Non altrettanto è a dirsi per il vincolo che si pone tra condominio e 'appartamento adibito ad alloggio del portinaio: una volta che tutti i contitolari ne facessero disposizione, alienandolo a terzi, il bene perderebbe tale funzione (Cass. Civ. Sez. II, 11802/2020).

Note

nota1

Giorgianni, L'obbligazione, Milano, 1951, p. 81.
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nota2

Nelle obbligazioni propter rem i soggetti esistono sin dall'origine, ma non sono individuati nella loro qualità personale. Ciò sebbene in qualunque momento sia possibile rintracciare, appunto in relazione alla titolarità della cosa, i soggetti del vincolo obbligatorio: v. Bonfiglio, Le obbligazioni a soggetti indeterminati, vol. I, Roma, 1922, p. 79; Rescigno, voce Obbligazioni (diritto privato), in Enc. dir., p. 164.
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nota3

La dottrina è concorde nell'escludere che le obbligazioni propter rem rappresentino figure di diritti reali. Esse vengono infatti a costituire un rapporto intersoggettivo in forza del quale viene attribuita una pretesa in ordine ad una specifica condotta del soggetto passivo: v. De Luca, Gli oneri reali e le obbligazioni "ob rem", Roma, 1915, p. 93; Bonfiglio, op. cit., p. 123. Secondo alcune teoriche si fa riferimento a un'origine mista dell'obbligazione reale, in cui concorrono sia i caratteri del rapporto personale sia quelli del diritto reale. La realità si identificherebbe nella sequela, nell'opponibilità del diritto a tutti i successivi proprietari del fondo: Giorgianni, op. cit., p. 101; Aberkane, Essai d'une théorie générale des obligations propter rem en droit positif français, Parigi, 1957, p. 132. Questo orientamento non sembra tuttavia avere riscontro nel nostro diritto positivo.
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nota4

Conforme Bigliazzi Geri, Oneri reali e obbligazioni "propter rem", in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1984, pp. 137 e ss.. Il debitore avrebbe la possibilità di sottrarsi all'effetto obbligatorio con riguardo alle prestazioni non scadute, ma ciò comporterebbe la rinuncia al diritto reale da cui l'obbligo è inseparabile.
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nota5

V. Romano, Diritto e obbligo nella teoria del diritto reale, Napoli, 1969, p. 61.Si deve tuttavia riconoscere che certi valori hanno assunto una crescente rilevanza sociale e che la loro considerazione può giungere a giustificare l'imposizione di obblighi a carico di terzi anche da parte dei privati: Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1998, p. 141.
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nota6

Già il Funaioli ( Oneri reali e obbligazioni propter rem: a proposito della distinzione tra diritti di credito e diritti reali in Giust. civ., vol. I, 1953, p. 172), rilevava che, essendo i diritti reali rigorosamente ristretti ai tipi previsti dalla legge, anche le obbligazioni propter rem non potrebbero mai estendersi oltre i casi espressamente disciplinati.
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nota7

Balbi, Obbligazione reale, in N.mo Dig. it., p. 672.
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Bibliografia

  • ABERKANE, Essai d'une théorie générale des obligations propter rem en droit positif francais, Paris, 1957
  • BALBI, voce Obbligazione reale, N.mo Dig. it.
  • BIGLIAZZI GERI, Oneri reali e obbligazioni propter rem, Milano, 1984
  • BONFIGLIO, Le obbligazioni a soggetti indeterminati, Roma, 1922
  • DE LUCA, Gli oneri reali e le obbligazioni "ob rem", Roma, 1915
  • FUNAIOLI, Oneri reali e obbligazioni propter rem: a proposito della distinzione tra diritti di credito e diritti reali, Giust.civ., I, 1953
  • GIORGIANNI, L'obbligazione, Milano, 1951
  • RESCIGNO, Obbligazioni (diritto privato), Milano, Enc.dir., XXIX, 1979
  • ROMANO, Diritto e obbligo nella teoria del diritto reale, Napoli, 1967

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