Regio Decreto del 1942 numero 318 art. 58


Le modalità e gli effetti dell'affrancazione del fondo enfiteutico [ 971 ] sono regolati dalle disposizioni della legge 11 giugno 1925, n. 998, e dal regio-decreto 7 febbraio 1926, n. 426 [1].
Il prezzo di affrancazione può essere corrisposto anche in titoli del debito pubblico consolidato di qualsiasi specie, osservate, per la determinazione del loro valore, le disposizioni dell'articolo 9 della legge anzidetta.
Le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano anche alla riduzione in misura fissa dei canoni enfiteutici, dei censi e di altre prestazioni perpetue consistenti in una quota di prodotti naturali.

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