Il requisito della inesecuzione delle prestazioni (cessione del contratto)



Ai sensi dell'art. 1406 cod.civ., nei contratti con prestazioni corrispettive è possibile dar corso alla cessione del contratto se esse non sono ancora state eseguite.

Il motivo per cui la norma citata richiede, ai fini della cedibilità, l'inesecuzione delle prestazioni è palese. Una volta che una delle parti avesse già dato corso all'adempimento, effettuando la prestazione alla quale era tenuta, non residuerebbe altro se non un semplice diritto di credito a favore di essa relativamente alla controprestazione nota1 .

Qualora, ad esempio, il venditore avesse trasferito la proprietà del bene dedotto in una compravendita, residuerebbe eventualmente soltanto l'obbligo dell'acquirente di pagare il prezzo. Il venditore che intendesse cedere il contratto non potrebbe in realtà se non cedere il proprio diritto di credito scaturente dalla vendita già parzialmente eseguita. Per l'acquirente la vicenda non è diversamente configurabile: resterebbe per costui aperta la via per convenire con un terzo, al limite, una pattuizione di accollo, la cui natura privativa, dunque liberatoria per esso acquirente, potrebbe seguire soltanto quando l'accollo esterno fosse così strutturato e il venditore avesse espressamente dichiarato una volontà in questo senso (art. 1273 cod.civ.).

Questa precisamente è la ragione del modo di disporre dell'art. 1406 cod.civ.. L'inutilità della cessione, una volta che una delle prestazioni o delle attribuzioni patrimoniali dedotte nel contratto fosse stata comunque eseguita, conseguirebbe al fatto che ormai non residuerebbe altro se non una mera successione nel lato ora attivo, ora passivo del rapporto obbligatorio nota2 .

Sarà invece pienamente possibile la cessione del contratto ogniqualvolta esso sia qualificato da una vicenda cronologicamente non istantanea: il che si verificherà non solo in presenza di contratti ad esecuzione continuata o di durata, ma anche qualora il contratto sia caratterizzato da una vicenda cronologicamente bifasica. Si pensi alla cessione della vendita con patto di riscatto (art. 1500 cod.civ.) o alla cessione del contratto preliminare, del contratto preliminare per persona da nominare (e della differenza tra questa figura e quella del contratto preliminare di contratto definitivo per sé o per persona da nominare), del contratto preliminare a favore di terzo.

Si tratta di  figure contrattuali connotate da una pluralità di fasi di attuazione successiva, ciascuna delle quali qualificata da autonomia quanto all'elemento sinallagmatico. Il tema merita speciale approfondimento.   

Note

nota1

Così Carresi, La cessione del contratto, Milano, 1950, p.47.
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nota2

In questo senso Anelli, La cessione del contratto, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, t.2, Torino, 1999, p.1179.
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Bibliografia

  • ANELLI, La cessione del contratto, Torino, I contratti in generale di Gabrielli, 1999
  • CARRESI, La cessione del contratto, Milano, 1950

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