Cass. civile del 2002 numero 6480 (06/05/2002)


Nell'ipotesi di simulazione relativa per interposizione fittizia di persona riguardante contratto per il quale sia necessaria la forma scritta ad substantiam, quale una compravendita immobiliare, nel conflitto tra preteso compratore apparente ed acquirente effettivo, partecipe dell'accordo simulatorio e perciò parte del contratto, la prova della simulazione, traducendosi nella dimostrazione del presunto negozio dissimulato, può essere data solo a mezzo di atto scritto, e cioè con un documento contenente la controdichiarazione sottoscritta dalla parte contro cui sia prodotto in giudizio, salva la prova testimoniale per la sola ipotesi di perdita incolpevole del documento, ai sensi dell'art.2724, cod.civ., che comprende anche l'ipotesi della perdita avvenuta ad opera di un terzo consegnatario del medesimo documento, dovendo sempre la mancanza di colpa riferirsi al terzo consegnatario del medesimo documento e non il comportamento del terzo che lo abbia smarrito.

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