Cass. civile del 2002 numero 11134 (27/07/2002)


Il diritto di prelazione del proprietario coltivatore diretto di fondi rustici confinanti con fondi venduti , ed il conseguente diritto di riscatto, costituiscono facoltà strettamente personale del soggetto, condizionata alla sussistenza di specifici requisiti soggettivi e oggettivi che devono sussistere al momento dell'esercizio del diritto , non trasmissibile per atti inter vivos; ne consegue che è inammissibile il ricorso per Cassazione proposto dall'acquirente del fondo confinante con quello oggetto di riscatto in quanto in suo favore non si è verificata una ipotesi di successione nel diritto controverso. È condizione essenziale al fine dell'esercizio della prelazione agraria da parte del coltivatore diretto proprietario dei terreni confinanti con fondi offerti in vendita che i fondi confinanti con quello del quale si chiede il riscatto siano coltivati direttamente dal proprietario , in quanto solo in questo caso si attua, con l'accorpamento, lo scopo normativamente perseguito, ovvero la formazione di imprese dirette coltivatrici di più ampie dimensioni, più efficienti sotto il profilo tecnico ed economico, laddove l'esercizio della prelazione non è previsto in favore di chi sul fondo eserciti l'allevamento del bestiame o di chi eserciti attività di coltivatore diretto su fondi diversi rispetto a quelli confinanti.

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