Cass. civile del 1995 numero 4620 (26/04/1995)


Qualora il vettore abbia affidato, di sua iniziativa, con apposito contratto, l'esecuzione totale o parziale del trasporto di cose ad altro vettore (subvettore), é configurabile, cosi come per il contratto di trasporto originario, l'ipotesi del contratto a favore di terzo di cui all'art. 1411 Codice civile e la sua qualità di terzo va riconosciuta, anche per il contratto di subtrasporto, non al mittente o allo spedizioniere, bensì al solo destinatario la cui adesione manifestata con la richiesta di riconsegna della merce trasportata corrisponde alla dichiarazione del terzo di voler profittare della stipulazione in suo favore. Ne consegue che non il mittente - estraneo al contratto di subtrasporto - bensì il destinatario, quale beneficiario del contratto stesso, è legittimato ad esercitare nei confronti del subvettore i diritti che, una volta chiesta la riconsegna, gli derivano ex art. 1689 Codice civile, compreso quello di chiedere il risarcimento del danno per la perdita o l'avaria delle cose trasportate.

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