Cass. civile del 1995 numero 1960 (22/02/1995)


Le norme di ermeneutica contrattuale sono applicabili alla confessione, nell'ottica di una qualificazione della medesima come mero atto giuridico (non negoziale), nei limiti di ammissibilità dell'analogia, e della compatibilità delle singole norme con la natura dell'atto. Nondimeno deve ritenersi applicabile - oltre che l'art. 1363 Codice civile, relativo all'interpretazione complessiva delle clausole - anche l'art. 1362, perché‚ ai sensi di tale disposizione va ricercata non tanto l'intenzione soggettiva delle parti (non configurabile rispetto ad un atto non negoziale), quanto piuttosto il contenuto obiettivo della volontà del dichiarante trasfuso nel documento e riferito non agli effetti ma all'oggetto della dichiarazione.

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