Cass. civile del 1995 numero 1092 (30/01/1995)


L'accordo risolutorio di un contratto riguardante il trasferimento, la costituzione o la estinzione di diritti reali immobiliari é soggetto al requisito della forma scritta ad substantiam non solo quando il contratto da risolvere sia definitivo (in questo caso il contratto risolutorio rientra nella espressa previsione dell'art. 1350 Codice civile), ma anche quando il contratto da risolvere sia preliminare, considerato che la ragione giustificativa dell'assoggettamento del preliminare alla forma scritta, ex art. 1351 Codice civile, si pone in termini identici per il contratto risolutorio del preliminare medesimo, con la conseguenza che, anche rispetto ad esso, non é ammissibile la prova testimoniale.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile del 1995 numero 1092 (30/01/1995)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti