Cass. civile del 1994 numero 9835 (19/11/1994)


Il curatore fallimentare del venditore, il quale agisca per la dichiarazione di simulazione della quietanza relativa all'avvenuto pagamento del prezzo di compravendita al fine di recuperare al fallimento detto prezzo, cumula, con la rappresentanza del fallito ex art. 43 RD n. 267 del 1942, anche la legittimazione che la legge attribuisce ai creditori del simulato alienante ai sensi dell'art. 1416, secondo comma, Codice civile, con la conseguenza che, agendo egli come terzo, può fornire la prova della simulazione senza limiti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1417 e 1416, secondo comma, Codice civile e, quindi, sia a mezzo di testimoni, sia a mezzo di presunzioni.

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