Cass. civile del 1994 numero 8616 (21/10/1994)


L'azione di simulazione del contratto per interposizione fittizia di persona e quella diretta all'accertamento dell'interposizione reale sono fondate su situazioni di fatto del tutto distinte, hanno finalità e presupposti diversi, petitum e causa petendi difformi, tema di indagine e di decisione distinti. Infatti, nella prima si ha una simulazione soggettiva e l'interposto (nella specie, in una compravendita di bene immobile) figura soltanto come acquirente, mentre gli effetti del negozio (trasferimento della proprietà) si producono a favore dell'interponente; nella seconda, invece, non esiste simulazione, in quanto l'interposto, d'accordo con l'interponente, contratta con il terzo in nome proprio ed acquista effettivamente i diritti nascenti dal contratto, salvo l'obbligo, derivante dai rapporti interni, di ritrasferire i diritti, in tal modo acquistati, all'interponente. Ne consegue che l'intervenuto giudicato su una precedente azione di simulazione del contratto per interposizione fittizia di persona non preclude la proposizione di una nuova domanda fondata sulla interposizione reale e che la proposizione dell'una non interrompe il termine di prescrizione dell'altra.

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